Pensioni, Ok all'Esonero contributivo per le filiere agricole
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le novelle contenute nel Dl "Rilancio" e nel Dl "Rilancio bis". Per i lavoratori agricoli autonomi esonero fruibile già sulla contribuzione in scadenza il 16 novembre 2020.
Esonero contributivo
L'articolo 16 del Dl n. 137/2020 (c.d. "decreto Ristori") e l'articolo 21 del Dl n. 149/2020 (c.d. "decreto Ristori bis") riconoscono, infatti, alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a novembre e dicembre 2020. La misura rientra tra le nuove iniziative per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19.
I settori beneficiati, individuati tramite nella lista Ateco allegata allo stesso documento INPS, sono: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, silvicoltura, pesca, produzione di vini da tavola, birre e spumanti, delle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante, attività degli agriturismi, servizi di gestione di pubblici mercati. L'agevolazione spetta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (quindi non ci sono effetti negativi sulle pensioni).
Modalità di fruizione del beneficio
Il documento spiega che i due incentivi sono stati ritenuti compatibili con la disciplina degli aiuti di stato e, pertanto, prossimamente l'Istituto metterà a disposizione il modulo per la presentazione dell'istanza di esonero. Nelle more della domanda di esonero i lavoratori autonomi in agricoltura (cioè gli imprenditori professionali e i coltivatori diretti) possono già avvalersi del beneficio sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 detraendo dalla rata gli importi corrispondenti alla misura dell’esonero - un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore.
Lavoratori dipendenti
Per la presentazione dell’istanza e per le modalità di fruizione dell’esonero da parte delle aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e delle aziende con dipendenti, l'Inps si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi atti. Al riguardo si rammenta che le disposizioni legislative sopra richiamate prevedono, tra l'altro, che per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
Documenti: Messaggio Inps 4272/2020