Reddito di Cittadinanza, Come si presenta la domanda di rinnovo
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Al via le domande di rinnovo per i nuclei che ne hanno beneficiato senza soluzione di continuità dall'aprile 2019.
In particolare nel mese di settembre 2020 è terminata l'erogazione dell'RdC per i nuclei familiari che ne hanno beneficiato senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) con il pagamento della 18° ed ultima mensilità. Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc utilizzando i consueti canali per la presentazione della prima domanda di RdC (tramite poste italiane, attraverso il sito redditodicittadinanza.gov.it, tramite i centri di assistenza fiscale o patronati, o ancora tramite il sito INPS). La domanda di rinnovo comporta l'obbligo di accettazione della prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano salvo nel nucleo siano presenti componenti con disabilità (nel qual caso l'obbligo di accettazione dell'offerta resta limitato a proposte entro i cento chilometri dalla residenza del beneficiario).
Quando non è rinnovo
L'Inps coglie l'occasione, inoltre, per spiegare la disciplina applicabile con riferimento alle domande di RdC successive alla prima nel caso in cui si verifichi una interruzione nell'erogazione del beneficio prima della scadenza del termine dei 18 mesi. Queste domande, infatti, non possono essere trattate come rinnovo ma costituiscono, a seconda dei casi, o una prosecuzione della domanda originaria per il periodo residuo sino a concorrenza dei 18 mesi (art 3, co. 14 del dl n. 4/2019) oppure una "nuova" prima domanda con azzeramento del contatore. I casi sono riportati in tabella.
L'Inps chiarisce, infine, che ove il godimento del beneficio si interrompa prima del completamento dei 18 mesi previsti dalla normativa, ad esempio in caso di rinuncia oppure per tutte quelle situazioni regolarmente comunicate con il modello “Rdc-com esteso” che danno luogo alla perdita dei requisiti, si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Conseguentemente, decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.
Documenti: Messaggio Inps 3627/2020