Reddito di Cittadinanza, Ecco le modifiche in vigore con la conversione del DL 4/2019
Le indicazioni in una Circolare Inps. Tra le principali novità la possibilità di erogare la PdC tramite gli ordinari mezzi di pagamento delle pensioni e la stretta per gli extracomunitari e chi ha avuto guai con la giustizia.
Pagamento della Pdc
Tra le principali modifiche da segnalare la possibilità di ritirare la pensione di cittadinanza in contanti alle Poste o in banca, mediante gli ordinari meccanismi di pagamento delle pensioni (non si dovrà cioè necessariamente utilizzare la carta RdC). L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione 26/2019.
Nuclei con disabilità grave
Sono stati rafforzati i benefici per le famiglie in cui sono presenti disabili gravi o in condizione di non autosufficienza. Tali nuclei vedono un incremento dell'importo massimo di RdC erogabile (in presenza di almeno quattro componenti) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili e l'accrescimento della soglia limite di patrimonio mobiliare disponibile, come definito a fini ISEE, per l'accesso all'RdC/PdC. Nello specifico la soglia aggiuntiva connessa allo stato di disabilità viene portata a 5.000 euro o a 7.500 euro rispettivamente per ogni componente in condizione di disabilità media o grave. Cosicché, ad esempio, una famiglia con tre soggetti di cui uno con disabilità grave può possedere un patrimonio mobiliare di 17.500 euro (15.000 euro in caso di un componente con disabilità media) senza perdere il diritto alla fruizione del beneficio. Viene, inoltre, consentita la possibilità di ottenere la pensione di cittadinanza anche nei confronti di quei nuclei familiari in cui ci siano componenti con meno di 67 anni in stato di grave disabilità o in condizione di non autosufficienza.
Perimetro dei beneficiari
Viene meno, inoltre, l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto-legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato (non più al nucleo) che abbia presentato le dimissioni volontarie con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.
Stato di disoccupazione
Un altro intervento da menzionare è contenuto nell'articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019 come modificato dalla legge 26/2019 con il quale il legislatore ha modificato i requisiti di accertamento dello stato di disoccupazione. La norma prevede che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi la soglia di esenzione fiscale (8mila euro per i lavoratori dipendenti, 4.800 euro gli autonomi).
Stretta sull'RdC per gli extracomunitari
Requisito immobiliare
Tra le altre strette introdotte in sede di conversione in legge del DL 4/2019 si prevede che ai fini del raggiungimento della soglia di 30.000 euro, intesa come beni immobili disponibili oltre la quale si perde il diritto al RdC e alla PdC, concorrono non solo gli immobili presenti in Italia ma anche quelli eventualmente posseduti all'estero.
Coniugi
Non sarà, inoltre, più sufficiente la separazione o il divorzio per costituire due nuclei familiari distinti e, quindi, centrare gli standard di reddito previsti per l'RdC e la PdC. Occorrerà, infatti, acquisire due diverse residenze. Al riguardo, con la legge di conversione è stato precisato che, laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale. In caso di figli minori, inoltre, si considererà ai fini del calcolo dell'ISEE anche la situazione patrimoniale e reddituale del genitore non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore (Isee Minorenni).
Soggetti Condannati
Infine un ulteriore intervento operato dalla legge di conversione riguarda l'esclusione dal RdC e dalla PdC al richiedente che sia sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati.
Chiarimenti
Nel documento l'Inps offre anche alcuni chiarimenti circa la nozione di reddito familiare e sul calcolo del beneficio stesso. In primo luogo viene ribadito che il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare dovrà essere data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE.
Ciò significa che le famiglie in cui sono presenti spese deducibili dall'ISR (es. le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.) potrebbero non acquisire il diritto al beneficio. Viene, inoltre, precisato che i beneficiari in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo possono godere anche solo della componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo ancorché, per ragioni di reddito, non abbiano diritto all'erogazione della componente di integrazione del reddito familiare.
Documenti: Circolare Inps 100/2019