Reddito di cittadinanza, i nuclei sospesi non perdono l'assegno per i figli maggiorenni
I chiarimenti in una nota dell’Inps. Garantita la continuità del sostegno economico fino al compimento dei 21 anni, se sussistono i requisiti previsti dalla legge. Erogazione in misura piena sino al febbraio 2024.
I nuclei familiari sospesi dalla fruizione del reddito di cittadinanza non cessano dal diritto all’assegno unico ancorché non presentino la relativa domanda. Sarà loro garantita la continuità del sostegno economico sino al 28 febbraio 2024. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2896/2023 con il quale fornisce ulteriori istruzioni in merito al regime transitorio introdotto dal dl n. 48/2023.
Come noto ai nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni il dl n. 48/2023 ha previsto che gli stessi nuclei continuino a percepire il Reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023. I nuclei familiari che non comprendono figli minori, ultrasessantenni o soggetti disabili, invece, al raggiungimento della settima mensilità di erogazione della prestazione, sono gradualmente sospesi dal beneficio, salvo eventuale presa in carico in contesti di fragilità.
Siccome in presenza di figli a carico l’Auu è corrisposto per legge come quota di integrazione sul reddito di cittadinanza l’Istituto coglie l'occasione per precisare che l’abolizione del RdC non produrrà l’effetto di sospendere anche l’assegno unico per le famiglie che ne avessero diritto. A tal fine occorre distinguere.
Nuclei a cui l’RdC è corrisposto sino a dicembre
Si tratta di nuclei con minori, disabili, ultrasessantenni o dove vi sono situazioni di fragilità. Qui l’integrazione AUU sarà corrisposta sulla carta Rdc unitamente al RDC e senza soluzione di continuità. Per le rate di gennaio e febbraio 2024, per le quali la prestazione RDC sarà stata cessata, il pagamento di AUU avverrà in misura piena utilizzando sempre la carta Rdc.
Nuclei a cui l’RdC è sospeso in anticipo
Nell’ipotesi di nuclei familiari sospesi dalla fruizione di Rdc, gli stessi non cessano altresì dal diritto alla prestazione familiare di cui viene garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, se sussistono i requisiti previsti dalla legge (esempio figli studenti, tirocinanti, ecc.). Per tali nuclei per le mensilità non coperte da una nuova domanda, la fruizione di AUU è garantita in misura piena con accredito sulla carta Rdc. In tal caso, il pagamento avverrà sulla carta per tutte le rate spettanti fino a febbraio 2024. Resta ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di AUU ed in tal caso il pagamento avverrà con le modalità prescelte a decorrere dal mese successivo a quello della domanda.
Quanto alla tempistica l’Inps spiega che quelle spettanti a titolo di integrazione Assegno unico ed universale su Rdc relative alla mensilità di luglio, essendo tale competenza già maturata, saranno regolarmente corrisposte in data 27 agosto, avvalendosi della carta Rdc. Per quelle successive, dal momento in cui scatta la sospensione, l’AUU spetta senza più le decurtazioni previste dalla legge per la contestuale presenza delle due misure, calcolate sulla base della scala di equivalenza.
Domande dal 2024
Tutti i nuclei, ad ogni modo, dovranno presentare domanda di AUU a decorrere dal 1° gennaio 2024 per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024. Al riguardo l’Inps ricorda che la domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo.
Documenti: Messaggio Inps 2896/2023