Reddito di Cittadinanza, Stop alle comunicazioni obbligatorie
Sino al 1° giugno 2020 sospesi i termini per l'aggiornamento della DSU in presenza di una variazione nel nucleo familiare. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
Le indicazioni riguardano l'applicazione dell'art. 34 del Dl 18/2020 (Dl "Cura Italia") con il quale è stata disposta la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Il documento dell'Inps precisa, nello specifico, le implicazioni circa gli obblighi informativi che i fruitori del Reddito e della Pensione di cittadinanza e del Reddito di Inclusione devono assolvere, a pena di decadenza dall'erogazione del beneficio, in caso di variazioni del nucleo familiare, o della situazione lavorativa e patrimoniale.
Variazioni del Nucleo Familiare
L'Inps spiega che è sospeso, per i fruitori dell'RdC o della PdC, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno il termine di 2 mesi - stabilito a pena di decadenza dall'articolo 3, co. 12 del DL 4/2019 - dalla variazione del nucleo familiare per produrre la DSU aggiornata (es. per decessi, nascite, sopravvenienze o fuoriuscite di altri familiari dal nucleo, eccetera). A questo riguardo se la variazione del nucleo avviene tra il 23 febbraio ed il 1° giugno il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa, cioè dal 1° giugno 2020 (salvo proroghe). Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere, per il periodo residuo, dal 1° giugno 2020.
La medesima sospensione riguarda pure il termine di 30 giorni previsto per la comunicazione, tramite il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), dell’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica o di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.
Attività Lavorativa
E' sospeso di diritto pure il termine di 30 giorni per produrre il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”) nei casi di avvio di un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma da parte di uno o più componenti il nucleo familiare percettore dell'RdC o della PdC. Conseguentemente, in applicazione dell’articolo 34 del decreto, l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere dal 1° giugno (salvo proroghe). Resta inteso che se le variazioni sono avvenute durante il periodo di sospensione il termine per effettuare la comunicazione decorrerà dal 1° giugno 2020.
Diversamente, per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare (15 Aprile 2020), decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma (cioè il 15 giugno 2020) , fatte salve eventuali proroghe.
Variazioni Patrimoniali
Infine è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020 il termine decadenziale di 15 giorni per comunicare - sempre mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” - le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa), ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) e al patrimonio mobiliare (ad esempio donazioni o vincite). In tutti i casi se le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020 (salvo proroghe).
REI
Le medesime sospensioni riguardano anche i beneficiari del Reddito di Inclusione con specifico riferimento all’obbligo, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa e agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Documenti: Messaggio inps 1608/2020