Reddito di Emergenza, Domande dal 1° luglio
Lo rende noto l'INPS in attesa della pubblicazione delle relative istruzioni attuative. Per i nuclei familiari altri 4 mesi di sostegno al reddito.
Misura
Si ricorda che ciascuna quota di ReM resta confermata fra 400 e 800 euro mensili, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
Condizioni
Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem i nuclei familiari devono possedere, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio come sopra indicato; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità "Covid-19" (es. indennità per lavoratori danneggiati dall'emergenze iscritti alle gestioni AGO, liberi professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata...);
c) al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 deve essere inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000.
Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE e di un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
Si ricorda, in ultimo, che il reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della presentazione dell'istanza in una delle seguenti condizioni:
a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi della quota di REM;
c) percettori di reddito di cittadinanza (RdC).