Sale a 290 euro l'importo dell'assegno di incollocabilità
Pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che stabilisce l'importo della prestazione erogata dall'Inail in favore delle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dal 1° Luglio 2023.
Dal 1° luglio l'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità erogato dall'Inail sale a 290,11 euro in luogo della precedente cifra di 268,37 euro (fino al 30 giugno). Lo spiega l'Inail nella circolare 34/2023, dopo la pubblicazione del decreto 84/2023 di rivalutazione sul sito internet del ministero del lavoro (pubblicità legale).
L'assegno in questione, come noto, spetta ai titolari di rendita Inail con un'età inferiore a 65 anni che a seguito dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale non siano più in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro, né risultano destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (legge n. 68/1999).
Nello specifico per l'erogazione del sostegno economico i lavoratori devono risultare in possesso di un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006; o di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il trattamento è pagato mensilmente assieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente, ogni primo luglio, in base alla variazione dell'inflazione registrata con riferimento all'anno precedente. In virtù della variazione che c'è stata dell'indice Istat tra il 2021 e 2022, pari allo 8,1%, l'Inail ha rideterminato in euro 290,11 mensili l'importo dell'assegno. Seguiranno i conguagli a favore dei percettori della prestazione.
L'assegno in questione non va confuso con l'analogo trattamento riconosciuto in favore degli invalidi di guerra o del servizio ai sensi dell'articolo 20 del DPR 915/1978 e dell'articolo 104 del DPR 1092/1973. Le disposizioni da ultimo citate riconoscono agli invalidi di guerra o per causa di servizio, con età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, per infermità ascrivibili dalla 2^ all'8^ categoria, dichiarati incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti un sostegno economico graduata in funzione della categoria tabellare a cui risulta ascrivibile la lesione subita.