Smart Working, Ok alla sorveglianza sanitaria a domicilio
I chiarimenti in risposta ad un interpello presentato da Confcommercio al Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro può nominare più di un medico competente, in diversi luoghi d'Italia, per le visite mediche dei lavoratori che operano in regime di smartworking.
Via libera alla sorveglianza sanitaria a domicilio per i lavoratori agili. Lo precisa il ministero del lavoro (commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nell'interpello 1/2023 pubblicato ieri. Nel documento il Ministero aderisce all'ipotesi prospettata da Confcommercio circa la possibilità di nominare più di un medico competente, in diversi luoghi d'Italia, per le visite mediche dei lavoratori che operano in regime di smartworking.
La questione
Il chiarimento è stato chiesto da Confcommercio che, sulla base della recente esperienza della pandemia Covid, durante la quale c'è stato un massiccio ricorso all'utilizzo del lavoro agile, si è posta il problema di come continuare l'attività di sorveglianza sanitaria anche nei confronti dei lavoratori videoterminalisti che operano in smartworking presso il loro proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla sede originaria di lavoro. Confcommercio ha chiesto al ministero di sapere se è possibile, per un datore di lavoro, individuare con apposita nomina più medici competenti, diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo dove gli stessi continuano a lavorare in regime di smartworking. In altre parole, medici specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree.
La decisione
Il ministero riassume la normativa applicabile al caso, tra cui il comma 6 dell'art. 39 del dlgs 81/2008, TU sicurezza, il quale stabilisce che: «nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento».
In base a tale norma, quindi, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra loro un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione rischi. Resta fermo ciascuno dei medici competenti assumerà tutti gli obblighi e responsabilità in materia.
Infine, il documento evidenza l'obbligo per il datore di lavoro di rielaborare il documento di valutazione dei rischi dal quale dovrà emergere, evidentemente, la «necessità» di avere più medici competenti, laddove non si tratti di aziende con più unità produttive o appartenenti a gruppi d'impresa.