Tirocinio Fraudolento, Decide sempre il giudice
I chiarimenti in una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Esclusa la possibilità di presentare ricorso dinanzi al «Comitato per i rapporti di lavoro».
Niente ricorso al «Comitato per i rapporti di lavoro» in caso di tirocinio fraudolento. La fattispecie è sottratta al sindacato dell’organo amministrativo in quanto la violazione è già sanzionata da una norma penale, cioè da un'ammenda, che estingue il reato in via amministrativa. Pertanto, per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con il giudicato con l’autorità penale è da escludere la possibilità di presentare ricorso dinanzi al “Comitato per i rapporti di lavoro”. Lo spiega l'Inl nella nota prot. 453/2023 pubblicata ieri.
Il tirocinio fraudolento
I chiarimenti riguardano la possibilità di promuovere ricorsi avanti al “Comitato per i rapporti di lavoro” in caso di tirocinio fraudolento, alla luce delle novità della riforma operata della legge 234/2021 che, tra l'altro, ha previsto nuove misure volte ad arginare l'uso irregolare di tirocini. La riforma, ad esempio, prevede che il «tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente». Si tratta dell'ipotesi c.d. di “tirocinio fraudolento”, per la quale la riforma fissa anche la sanzione: «il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale». Con nota prot. 530/2022 l'Inl ha chiarito che, poiché è ipotesi penale di natura contravvenzionale, la contestazione della violazione da parte degli ispettori avviene mediante l'adozione di una "prescrizione obbligatoria”, al fine di far cessare il tirocinio fraudolento.
Il recupero dei contributi
Con successiva nota 1451/2022, sempre l'Inl ha inoltre fornito precisazioni in relazione ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti dal rapporto di tirocinio fraudolento che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. L'Inl ha precisato che il recupero è autonomo e non è condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente a carico del soggetto ospitante: faccia o meno il ricorso, l'ispettore deve comunque procedere al recupero dei contributi.
Il ricorso amministrativo
Fatte queste premesse, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la sola prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, l'Inl ritiene comunque che, in ragione delle novità introdotte dalla riforma, l'ipotesi di “tirocinio fraudolento” sia sottratta al sindacato del “Comitato per i rapporti di lavoro".
Anche perché, spiega l’Inl, è uno strumento che rappresenta “un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso gli atti di accertamento di Inl, Inps e Inail, che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”. Nel caso di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto di lavoro in veste subordinata è già direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale l'ispettore procede con la redazione dello specifico provvedimento di “prescrizione obbligatoria”, che conduce, qualora il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa.