Ape Sociale, Dal 1° gennaio 2024 servono 63 anni e 5 mesi
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la stretta contenuta nella legge di bilancio 2024. Aumenta l’età anagrafica di cinque mesi ma resta l’ampliamento delle categorie gravose previste dalla legge n. 234/2021.
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 occorrono 63 anni e 5 mesi per conseguire l’ape sociale. Inoltre chi presenta domanda nel 2024 non potrà più cumulare la prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 35/2024 in cui illustra la novella apportata dalla legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Tra le novità la conferma che la prestazione si continuerà ad applicare alle categorie di lavoratori gravosi riconosciute nel biennio 2022-2023 dalla legge n. 234/2021 e dalla legge n. 197/2022.
La prestazione
E’ la possibilità di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l'età fissata per la pensione di vecchiaia (67 anni), a chi ha almeno 63 anni d'età. Le condizioni per il diritto, si ricorda, sono aver cessato l'attività lavorativa; non essere titolare di pensione diretta; trovarsi in una particolare situazione (disoccupazione; caregivers; invalidità civile di almeno il 74%; svolgere o aver svolto attività gravose) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd “gravose”).
La prestazione consiste in un sussidio ponte mensile d'importo massimo di 1.500 euro lordi al mese (senza 13^ e senza rivalutazione all’inflazione) a carico dello stato sino, per l’appunto, al conseguimento dei 67 anni.
Per ottenere la prestazione occorre una doppia domanda. La prima per la verifica delle condizioni di accesso che conduce alla certificazione del diritto, la seconda per ottenere la liquidazione della prestazione vera e propria.
Sale l’età anagrafica
L’Inps spiega che l’articolo 1, co. 136 della legge n. 213/2023 ha prorogato l’ape sociale anche nel 2024 ma l’età anagrafica necessaria sale da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Il nuovo requisito anagrafico si applica anche a chi ha perfezionato i requisiti nel 2023 e presenta la domanda di verifica nel 2024 oltre ai soggetti decaduti dal beneficio (es. per superamento dei redditi annuali) che ripresentano la domanda nel 2024.
Cristallizzazione
Come in passato vale il principio secondo cui chi ottiene la certificazione al diritto può presentare domanda di accesso anche successivamente al 31 dicembre 2024 a prescindere da una eventuale ulteriore proroga della sperimentazione.
Lavori Gravosi
A differenza di quanto temuto in un primo tempo l’Inps spiega che il beneficio resta fruibile dagli appartenenti alle categorie professionali individuate dalla legge n. 234/2021 qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. In sostanza resta salvo l’ampliamento dei lavori gravosi svolto un paio di anni fa dalla Commissione presieduta dall’ex Ministro Damiano come pure il requisito contributivo agevolato di 32 anni previsto per gli edili e ceramisti.
Incumulabilità
Sino al 2023 l’ape sociale è stata cumulabile con i redditi da lavoro dipendente sino ad un massimo di 8.000€ annui (4.800€ in caso di lavoro autonomo). I redditi sotto tale soglia erano irrilevanti e non determinavano la sospensione, decadenza o decurtazione della prestazione. Quelli sopra la soglia comportavano la decadenza dalla prestazione ed il recupero dell’indennità percepita nell’interno anno di superamento del limite reddituale.
Dal 2024 l’articolo 1, co. 137 della legge n. 213/2024 stabilisce la regola della piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5mila euro annui lordi. Si tratta sostanzialmente dello stesso principio valido per «quota 103».
Attenzione. In caso di violazione dell’obbligo si decade dall’ape sociale e l’Inps procederà al recupero dell’indennità erogata nell’intero anno in cui risulta lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o autonoma. Ai fini della decadenza, spiega l’Inps, rilevano solo le attività di lavoro dipendente o autonomo svolte dalla data di decorrenza della prestazione sino al compimento dell’età di vecchiaia. Per il raggiungimento del limite dei 5.000€ di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva l’intero reddito annuale conseguito nel periodo di godimento dell’ape sociale, cioè anche quello relativo ai mesi dell’anno anteriori alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età di vecchiaia.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
L’Inps spiega che la nuova regola dell’incumulabilità non si applica ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione per l’accesso al beneficio entro il 31 dicembre 2023 (ancorché presentino domanda di accesso alla prestazione nel 2024). In tal caso restano valide le precedenti regole.
Timing
L’Inps, infine, spiega che restano confermate le scadenze per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni: entro il 31 marzo; entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre alle quali l’Istituto dovrà comunicare l’esito rispettivamente entro il 30 giugno; entro il 15 ottobre ed entro il 31 dicembre 2024.
L’ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accesso previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente, autonoma o parasubordinata, svolta sia in Italia che all’estero. Per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Documenti: Circolare Inps 35/2024