Ape Sociale, Stretta dal 1° gennaio 2024
Aumenta l’età anagrafica di cinque mesi e salta l’ampliamento delle categorie gravose previste dalla legge n. 234/2021 dal 2022. La prestazione diventa inoltre incumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
Sull’Ape Sociale si torna indietro. Dal 1° gennaio 2024, infatti, la bozza di manovra cancella l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciuto nel biennio 2022-2023 dalla legge n. 234/2021 e dalla legge n. 197/2022. Perderanno il diritto a prepensionarsi, pertanto, quelle 23 professioni incluse grazie al lavoro svolto dalla Commissione tecnica presieduta dall'ex Ministro del Lavoro, Cesare Damiano. Si tratta, ad esempio, dei professori della scuola primaria e pre-primaria, magazzinieri, facchini, estetisti, portantini, artigiani, tecnici della salute.
La prestazione
L'Ape sociale, si ricorda, è la possibilità di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l'età fissata per la pensione di vecchiaia (67 anni), a chi oggi ha almeno 63 anni d'età. Le condizioni per il diritto, si ricorda, sono aver cessato l'attività lavorativa; non essere titolare di pensione diretta; trovarsi in una particolare situazione (disoccupazione; caregivers; invalidità civile di almeno il 74%; svolgere o aver svolto attività gravose) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd “gravose”).
La prestazione consiste in un sussidio ponte mensile d'importo massimo di 1.500 euro lordi al mese (senza 13^ e senza rivalutazione all’inflazione) a carico dello stato sino, per l’appunto, al conseguimento dei 67 anni.
Le novità
La bozza di manovra prorogando la misura sino al 31 dicembre 2024 propone (deve essere ancora approvata) tre giri di vite.
Innanzitutto sale l’età anagrafica: da 63 anni si passa a 63 anni e 5 mesi.
In secondo luogo scatterà la piena incumulabilità del trattamento con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro annui lordi. Attualmente la prestazione è cumulabile sino ad un massimo di 8.000€ di reddito da lavoro dipendente o parasubordinato e 4.800€ come lavoro autonomo. Il ddl impone sostanzialmente le stesse restrizioni previste per Quota 100 e successive modifiche.
In terzo luogo il ddl non proroga l’ampliamento delle mansioni «gravose» che dal 1° gennaio 2022 hanno potuto beneficiare dello strumento. Si tratta delle ulteriori 23 professioni indicate nell’allegato n. 3 di cui alla legge n. 234/2021 sulla base della classificazione ISTAT che si erano aggiunte alle 15 già comprese nell'allegato C alla legge n. 232/2016 come modificato dalla legge n. 205/2017. Travolto pure il requisito contributivo agevolato di 32 anni previsto per gli edili e ceramisti. Dal 1° gennaio 2024 si torna indietro, quindi, di un paio d’anni cancellando il lavoro svolto dalla Commissione lavori gravosi presieduta dall’ex Ministro Damiano.
Pertanto lo strumento nel 2024 sarà a disposizione di:
- disoccupati, caregivers e invalidi con 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi (alle stesse condizioni attuali);
- lavoratori dipendenti addetti alle «originarie» mansioni difficoltose e gravose (si veda tabella sotto) con 63 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contributi.