Cassa Ragionieri, la pensione di anzianità va in soffitta
Per i 30.050 iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità. Viene anche introdotto un contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016.
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Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la riforma della previdenza dei Ragionieri, adottata, dopo molteplici vicissitudini, in ottemperanza alla prescrizione dell'art. 24.24 del D. L. 201/11 (la cosiddetta Riforma Fornero). Si tratta di una riforma molto significativa che prevede (come peraltro già avvenuto sin dallo scorso anno per le riforme adottate dalla maggior parte delle altre Casse professionali) un aumento delle aliquote contributive e l’introduzione di un regime pensionistico piu' severo rispetto al passato.
Per gli iscritti aumenta l'età pensionabile a 68 anni di età con 40 anni di contributi, cresce il contributo soggettivo, e viene abrogata la pensione di anzianità sostituita dalla pensione anticipata a 63 anni e 35 di contributi. Vediamo nel dettaglio le novità a partire da quest'anno.
Pensione di vecchiaia - A partire dal 1° gennaio 2014 la pensione di vecchiaia si consegue infatti, a regime, a 68 anni, con anzianità assicurativa minima di 40 anni. Peraltro, al fine di “mitigare” l'impatto della norma e dare una tutela alle aspettative pensionistiche degli iscritti, in via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di requisiti piu' bassi: la gradualità è riconosciuta per i nati fino al 1947 (65 anni), nel biennio 1948-1949 (66 anni) e nel biennio 1950-1951 (67 anni). Graduale anche il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per chi è nato prima del 1963.
Pensione di anzianità - È stata poi eliminata la pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2014 non è più possibile mettersi "a riposo" con 58 anni di età e 37 anni di contributi. Si può però chiedere la pensione di anzianità anticipata, con 63 anni di età e 20 anni di contributi, penalizzante rispetto all'anzianità perché calcolata solo con il solo metodo contributivo.
La liquidazione - Nel rispetto del principio del pro rata di cui all'art. 3.12 della legge 335/95, mentre per gli iscritti dopo il 1° gennaio 2004 il calcolo dell'assegno avrà come base di riferimento solo i contributi versati, per gli iscritti ante 2004 (data di entrata in vigore del passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo) resta in vigore il regime misto, in virtù del quale le annualità assicurative maturate dagli iscritti sino al 2003 vedranno la liquidazione di una quota di pensione calcolata col previgente sistema di calcolo retributivo.
La riforma prevede inoltre l’innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo (quello che dà diritto alla pensione): l'aliquota minima passa dal 2014, all'11% e poi aumenta di un punto percentuale ogni anno sino a raggiungere il 15% nel 2018. Anche l'aliquota massima aumenterà con la medesima progressione annuale sino a raggiungere – sempre nel 2018 – il 25%.
Va anche ricordato che la Cassa ragionieri è l'unico ente di previdenza dei professionisti a non aver rispettato i termini richiesti dalla legge Fornero (Dl 201/2011), e cioè garantire la stabilità a 50 anni entro il 30 settembre 2012. L'aver mancato questo appuntamento ha comportato l'applicazione delle penalità previste dalla stessa legge, cioè l'applicazione di un contributo di solidarietà dell'1% su tutte le pensioni in essere e l'apertura della procedura di commissariamento in caso di mancato intervento.
Ora che l'intervento c'è stato il contributo di solidarietà - per il triennio 2014-2016 - resta per le pensioni con decorrenza anteriore al 2013 ed è collegato all'importo annuo della pensione minima erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Un taglio viene anche fatto alla rivalutazione, che non sarà più pari al 100% dell'inflazione, ma sarà minore, la riduzione anche in questo caso viene fatta per scaglioni di reddito ed esclude le fasce più deboli.
Infine, un elemento assai rilevante è dato dall’introduzione di una “riduzione di equilibrio” prevista in relazione alla quota di pensione retributiva spettante a chi possa far valere anzianità assicurative anteriori al 2004. Si tratta di una misura che cerca di contenere la differenza di trattamento tra vecchi iscritti, che hanno buona parte dell'assegno calcolato con il sistema di calcolo retributivo, e i nuovi iscritti, un meccanismo secondo cui il 25% della differenza tra pensione reale e quanto virtualmente sarebbe spettato applicando solo il sistema contributivo viene trattenuto dalla Cassa. La cifra però non può essere superiore al 20% della parte di pensione calcolata con metodo retributivo.