Dal Fondo Pegaso via libera alla RITA, la rendita integrativa dai 61 anni e 7 mesi
Il Fondo di categoria ha diffuso ieri le prime istruzioni per accedere alla rendita integrativa temporanea anticipata dopo le modifiche della legge di bilancio per il 2018.
La RITA consiste nella possibilità, se il rapporto di lavoro è cessato, di ricevere in tutto o in parte (a seconda delle proprie esigenze) il capitale accumulato presso il fondo di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. Cioè sino ai 66 anni e 7 mesi di età. Si tratta di uno strumento da tenere in considerazione perchè più vantaggioso rispetto all'ape volontario. A differenza del prestito pensionistico la Rita, infatti, non comporta alcuna penalità sulla pensione: il reddito ponte, quello cioè che accompagna alla maturazione della pensione nell'ordinamento obbligatorio viene, infatti, individuato nel tesoretto messo da parte dal lavoratore nel corso della propria vita lavorativa in una forma di previdenza complementare. Dunque se da un lato il lavoratore non dovrà ricorrere al prestito dall'altro consumerà però parzialmente o totalmente (a seconda delle scelte dell'interessato) il capitale accumulato sul fondo integrativo versato con l'obiettivo iniziale di costituirsi una rendita aggiuntiva alla pensione, una volta maturata.
I destinatari
La Circolare del Fondo rammenta che possono chiedere lo strumento due tipologie di iscritti: a) per una durata massima di cinque anni per quei soggetti che hanno raggiunto i 61 anni e 7 mesi (62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019) unitamente ad un requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare, previa risoluzione del rapporto di lavoro; b) per una durata massima di dieci anni per gli inoccupati da almeno 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) a partire dai 56 anni e 7 mesi (da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019) unitamente ad almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
La rendita continua ad essere erogata anche se nel frattempo il lavoratore ottiene la liquidazione - nell'ordinamento Inps - della pensione anticipata prima di quella di vecchiaia salva la facoltà di revoca. Ad esempio se si accede alla pensione anticipata e non si vuole più percepire la RITA fino all’età del pensionamento di vecchiaia si potrà revocare la RITA e chiedere la prestazione pensionistica complementare. L’iscritto può decidere di richiedere una parte o tutta la posizione in forma di RITA. Qualora decida di chiedere una parte, l’altra parte continuerà ad essere investita e potrà essere oggetto di richiesta di riscatto, anticipazione o prestazione pensionistica. Se si chiede il trasferimento, la RITA verrà automaticamente revocata così che si trasferisca l’intera posizione al nuovo fondo pensione.
Quanto alle modalità di versamento della rendita il Fondo Pegaso ha stabilito un'erogazione trimestrale anticipata (cioè con accredito al primo giorno del trimestre di riferimento) ad un costo di attivazione di 20 euro. Il regime fiscale di riferimento è quello vantaggioso previsto per le prestazioni pensionistiche: imposta sostitutiva con aliquota del 15% che scende di uno 0,3% ogni anno a partire dal 16° anno di partecipazione al fondo pensione. Tale tassazione agevolata si applicherà anche ai versamenti effettuati prima del 1° gennaio 2007.
Per l'adesesione gli iscritti dovranno compilare il modulo presente sul sito del fondo pensione e allegare nel caso della cessazione con un periodo di anticipo di 5 anni l’Estratto Conto Integrato rilasciato dall’INPS, mentre nel caso della cessazione con un periodo di anticipo di 10 anni l’attestazione del Centro impiego relativa all'iscrizione alle liste di disoccupazione per almeno 24 mesi.
Approfondimenti: La Circolare numero 5/2018 del Fondo Pegaso