Opzione Donna, Ecco i requisiti per la pensione anticipata nel 2024
I chiarimenti in un documento dell’Ente Previdenziale dopo il rinnovo contenuto nella Finanziaria 2024. Per accedere occorre aver maturato 61 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 e rispettare determinati profili di tutela.
Anche quest’anno opzione donna potrà essere richiesta solo dalle lavoratrici che assistono un familiare disabile, abbiano un’invalidità civile almeno del 74% o concludano il rapporto di lavoro all’esito dei tavoli di confronto istituiti presso il Mise. E per incrociare le braccia occorre aver raggiunto 61 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 59/2024 in cui illustra i requisiti dopo la proroga della legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024).
La stretta
Dallo scorso anno, come noto, la legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha modificato i requisiti per il pensionamento anticipato delle lavoratrici dipendenti e autonome agganciandolo ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda (similmente a quanto avviene per ape sociale e per i cd. precoci).
In particolare occorre ritrovarsi in uno dei seguenti profili di tutela:
- svolgere assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.
Per accedervi era necessario, inoltre, soddisfare 60 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga
La legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) ha prorogato di un anno il predetto regime alle stesse condizioni aumentando però di un anno il requisito anagrafico. Di conseguenza, spiega l’Inps, possono fare domanda le lavoratrici in possesso di 61 anni (sia dipendenti che autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) entro il 31 dicembre 2023. Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni.
L’ultima categoria, cioè le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, può accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 a prescindere dal numero di figli.
Finestra mobile
Resta confermato il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. finestra mobile). In particolare il differimento è pari a: a) 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti; b) 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.
Sistema di calcolo
Con l’adesione ad opzione donna il calcolo della pensione viene effettuato interamente con il sistema contributivo.
Situazioni di crisi
Per quanto riguarda la concessione del trattamento alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi. L’Inps spiega che la norma si applica alle (sole) lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2024, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.
In particolare:
- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione (in tal caso risulta possibile anche dimettersi o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro);
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento (non è ostativa, invece, una rioccupazione a tempo determinato, contratti occasionali o un’attività autonoma).
In merito l’Inps ha precisato con Circ. n. 25/2023 che la domanda di pensionamento deve pervenire prima della chiusura del tavolo di crisi. In caso contrario si perde il diritto alla pensione opzione donna. A tal fine l’Istituto spiega che provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.
Documenti: Circolare Inps 59/2024