Opzione Donna, Sanatoria anche per le domande di pensione dopo il 2021
I chiarimenti in un documento dell’Inps a parziale correzione delle indicazioni fornite alla fine del 2021. Il riscatto agevolato esercitato entro il 20 dicembre 2021 non mette fuori gioco la pensione anticipata anche se la domanda (di pensione) è prodotta dopo il 31 dicembre 2021.
Le lavoratrici che hanno riscattato la laurea con il criterio agevolato entro il 20 dicembre 2021 possono pensionarsi con opzione donna (58/59 anni e 35 di contributi) ancorché la domanda di pensionamento sia stata presentata dopo il 31 dicembre 2021. Resta fermo, invece, la condizione secondo la quale alla data di presentazione della domanda di riscatto (quindi entro il 20 dicembre 2021) debbano essere perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa all’epoca vigente (cioè 58 anni di età e 35 di contributi). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2547/2023 facendo un parziale dietrofront rispetto alle indicazioni fornite con il messaggio n. 4560/2021.
Riscatto agevolato
I chiarimenti riguardano la facoltà di utilizzare il riscatto agevolato della laurea, introdotto dal dl n. 4/2019, per maturare i requisiti contributivi utili ad opzione donna. L’Inps, infatti, ha aperto con Circ. nn. 6/2020 e 54/2021 l'operazione anche agli assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. La novità è stata salutata con favore soprattutto dalle lavoratrici per riscattare, pagando un onere contenuto (poco più 5.000€ per ciascun anno riscattato), i contributi mancanti ai fatidici 35 anni. Prima della novella l’operazione era molto più onerosa perché avveniva con i criteri del sistema retributivo.
La questione
L’apertura ha convinto molte lavoratrici tra il 2020 ed il 2021 ad affrettarsi a riscattare la laurea con i nuovi criteri contando poi di poter agguantare l’assegno anticipato. L’Inps, tuttavia, con il messaggio n. 4560/2021 ha gelato le loro aspettative indicando che l’operazione andava effettuata «contestualmente» alla domanda di pensionamento a pena di «decadenza» da OD. Per colpa di un ginepraio di norme: il riscatto agevolato presuppone l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 il quale però, una volta esercitato, preclude canali di pensionamento diversi da quelli stabiliti per la pensione anticipata o di vecchiaia della legge Fornero.
La sanatoria
La controversia è sfociata con una sanatoria parziale predisposta dall’Inps a favore di coloro che, nell’incertezza normativa, hanno prodotto la domanda di riscatto agevolato pagando anche solo parzialmente il relativo onere economico. In particolare la sanatoria ha riguardato coloro che:
- hanno presentato la domanda di riscatto agevolato entro il 20 dicembre 2021 (data di pubblicazione del messaggio n. 4560/2021);
- hanno maturato i requisiti per OD alla data di presentazione della domanda di riscatto: 58 anni (59 le autonome) unitamente ad almeno 35 anni di contributi (ai fini dei quali contano anche gli anni riscattati);
- hanno prodotto la domanda di pensionamento con OD entro il 31 dicembre 2021.
Nessun pregiudizio, invece, per chi non ha pagato anche parzialmente l’onere economico. L’opzione al contributivo, in tal caso, non ha prodotto effetti sostanziali e, pertanto, è liberamente revocabile dalle interessate con possibilità di riproporre il riscatto agevolato al momento del pensionamento con OD.
Non conta più la domanda di pensione
Facendo un parziale dietrofront rispetto a quanto sopra riportato l’Istituto spiega che deve considerarsi superato il requisito di cui al punto c). Possono, pertanto, fruire di OD anche quelle lavoratrici che hanno prodotto la domanda di pensionamento dopo il 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, l’Inps spiega che le domande di OD e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte, sulla base del nuovo orientamento sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato. Idem per quanto riguarda i ricorsi amministrativi pendenti.
Restano, invece, ancora escluse coloro che, pur avendo riscattato entro il 20 dicembre 2021, non hanno raggiunto alla data di presentazione della domanda di riscatto i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per OD. Per esempio resta fuori una lavoratrice che ha riscattato nel maggio 2021 all’età di 57 e 6 mesi: a nulla rileva, secondo l’Inps, la circostanza di aver raggiunto i 58 anni richiesti entro il 31 dicembre 2021.
Documenti: Messaggio Inps 2547/2023