Pensioni, Ape Sociale senza ostacoli anche per la classe 1954 e 1955
La durata dell'APE Sociale potrà anche eccedere i 43 mesi ove i futuri adeguamenti alla speranza di vita allontanassero l'età per il pensionamento di vecchiaia.
La questione era stata già evidenziata da pensionioggi.it diverso tempo fa e fortunatamente pare aver sortito l'effetto sperato perchè il paletto non è stato inserito nè nel DPCM attuativo nè nella Circolare dell'Inps che, invece, precisa che l'indennità cessa il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia (di regola 66 anni e 7 mesi).
Ove quindi l'età per il pensionamento di vecchiaia dovesse spostarsi in avanti a causa del futuro adeguamento alla speranza di vita che scatterà dal 1° gennaio 2019 l'indennità potrà eccedere anche i 43 mesi di durata accompagnando comunque il lavoratore sino alla pensione. Anche i lavoratori nati nel 1954 e nel 1955 potranno accedere all'APE sociale dai 63 anni senza il rischio di dover posticipare l'accesso all'APE social.
Basti un esempio: un lavoratore nato nel dicembre 1954 conseguirà la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio nella migliore delle ipotesi a 67 anni il 1° gennaio 2022 (dal 2021 l'età per la vecchiaia sarà infatti fissata a 67 anni anche se il futuro adeguamento nel 2019 dovesse risultare nullo). Ebbene l'APe sociale avrà comunque decorrenza dal 1° gennaio 2018 (al compimento dell'età di 63 anni) anche se a tale data il lavoratore dista in realtà ben 4 anni dal pensionamento di vecchiaia e non tre anni e sette mesi. L'indennità in tal caso avrà una durata totale di 48 mesi.
Il sussidio potrà, comunque, interrompersi anticipatamente ove il lavoratore diventi titolare di altra pensione diretta (es. pensione anticipata o alla pensione a 64 anni come prevista dall'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011). Da evidenziare che, a differenza dell'APE volontario, l'APE Sociale non prevede alcuna durata minima. Quindi potrebbe essere chiesto anche per una durata inferiore rispetto a sei mesi. Per accedere al sussidio bisognerà però cessare l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) anche se viene ammessa la possibilità di integrare il reddito ponte con piccoli lavori entro un massimo di 8mila euro annui (4.800 se si svolge lavoro autonomo).