Pensioni, Calano al 25% le aliquote per i titolari di partita iva nella gestione separata
Confermata la riduzione di due punti percentuali dei contributi che dovranno pagare i professionisti con partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps.
La Legge di Bilancio fa ora un passo indietro abbassando al 25% l'aliquota di finanziamento della gestione previdenziale e la relativa aliquota di computo per la determinazione della misura della pensione erogata con il sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2017. Resterà fermo il contributo aggiuntivo dello 0,72% destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. In sostanza dal prossimo anno i professionisti, titolari di partita iva, iscritti in via esclusiva alla gestione pagheranno il 25,72% del reddito annuo prodotto. Come al solito l'abbassamento dell'aliquota contributiva comporterà effetti positivi ma anche negativi: al risparmio annuo dovuto a minori versamenti contributivi all'Inps farà da contraltare una pensione più bassa dato che il montante contributivo annualmente versato risulterà inferiore.
Nulla viene modificato con riferimento ai collaboratori ed altre figure assimilate non titolari di partiva iva. Da quest'anno tali figure subiranno un ulteriore incremento di un punto percentuale dal 31 al 32 per cento in vista del progressivo raggiungimento del 33% nel 2018 come previsto dalla Legge Fornero. L'obiettivo di fondo nel futuro, sarebbe la piena parificazione del lavoro parasubordinato a quello dipendente con l'estensione delle relative tutele. Chi invece è già iscritto ad altro fondo obbligatorio, ovvero è titolare di pensione, continuerà a versare, sia se parasubordinato o titolare di partita iva un contributo del 24% sul reddito annuo prodotto. Minimali e massimali restano quelli dello scorso anno dato che l'inflazione è risultata pari a zero. Il massimale contributivo sarà pari a 100.324 euro mentre il minimale risulterà pari a 15.548 euro annui.
In merito al riparto dell'onere contributivo viene confermata la disciplina vigente che prevede un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. Nel caso dei liberi professionisti l'onere contributivo rimane interamente a loro carico e il versamento dovrà essere effettuato alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.