Pensioni, Come valutare se aderire all'assegno straordinario di solidarietà
Alcuni suggerimenti utili per i lavoratori che devono decidere se risolvere il rapporto di lavoro dipendente ed entrare nel Fondo di Solidarietà.
I lavoratori a cui sia stato proposto l'adesione all'assegno straordinario di solidarietà nell'ambito di quei piani di ristrutturazione aziendale e di incentivazione all'esodo devono tenere conto diversi aspetti per valutarne l'appetibilità o anche solo per migliorarne il rendimento.
Sicuramente un aspetto riguarda il personale a contratto part-time: almeno nell'ultimo mese prima dell'entrata nel fondo di solidarietà settoriale è utile chiedere il rientro a full time così da beneficiare della contribuzione piena che il datore di lavoro dovrà versare all'Inps in relazione agli anni di permanenza nel Fondo.
Il rientro a tempo pieno limitatamente ad un breve periodo prima della cessazione del rapporto di lavoro dipendente (es. uno o due mesi prima) consente, infatti, di avere una maggiore contribuzione correlata versata dal datore di lavoro all'INPS, in quanto essa è rapportata all'ultima retribuzione percepita prima dell'accesso al Fondo. Di conseguenza il lavoratore può beneficiare di una pensione superiore con risvolti positivi anche sulla determinazione della misura dell'assegno straordinario di solidarietà che, come noto, è agganciato al valore netto della pensione (anticipata o di vecchiaia) che il lavoratore conseguirebbe alla cessazione dal Fondo stesso.
Clausole di salvaguardia
Un'altra considerazione su cui è bene soffermarsi è quella della presenza nell'accordo stesso di clausole di salvaguardia in caso di modifiche normative del sistema previdenziale che anticipino o posticipino la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia. Nel primo caso verrebbe meno il diritto alle prestazioni del Fondo, con la conseguente conclusione anticipata dell'assegno straordinario e la sospensione della contribuzione correlata a carico dell'azienda esodante. In tal caso, tuttavia, gli accordi possono prevedere il versamento comunque di tale contribuzione relativa al periodo intercorrente tra la data di pensionamento effettivo e quella indicata al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente (in modo che vada ad arricchire la pensione del lavoratore).
Se dovesse intervenire un posticipo dei requisiti di pensionamento in relazione al periodo intercorrente fra l'ultima prestazione garantita dal Fondo ed il primo trattamento pensionistico utile è bene che sia presente una clausola di salvaguardia che imponga alle Parti (azienda e parti sociali) di incontrarsi per valutare le misure da adottare (in funzione negoziale) per garantire al lavoratore un reddito sino al raggiungimento del nuovo requisito per il diritto a pensione.
Previdenza Integrativa
Altra caratteristica riguarda la possibilità di valorizzare la posizione individuale maturata presso forme di previdenza complementari. In base alle vigente normativa di legge, con la cessazione del rapporto di lavoro per accesso all'esodo, il lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare può riscattare in tutto o in parte la propria posizione maturata oppure lasciarla investita, senza possibilità di ulteriore contribuzioni, per continuare a beneficiare dei rendimenti eventualmente conseguiti.
Dal punto di vista della previdenza complementare, infatti, l'accesso al Fondo rientra nelle c.d. ipotesi di mobilità con diritto pertanto del lavoratore a scegliere tra i seguenti istituti: a) riscatto del 50% della posizione accantonata nel fondo all'aliquota del 15%; b) riscatto anche del 50% residuo con assoggettamento di tale quota ad un prelievo fiscale del 23% (meno favorevole); c) posticipo del riscatto (parziale o totale a seconda dei casi) alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, assoggettando l'operazione all'aliquota agevolata del 15% e beneficiando nel frattempo delle prestazioni del fondo pensione, in termini di remunerazione del risparmio.
In alternativa al riscatto l'iscritto inoltre ha anche la possibilità di chiedere la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, a condizione di maturare il requisito per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di iscrizione entro i successivi cinque anni dall'accesso alla RITA. La prestazione, in tal caso, può essere cumulata con l'assegno straordinario di solidarietà beneficiando di una tassazione particolarmente agevolata.