Pensioni, Cumulo anche per maturare l'uscita anticipata
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo le modifiche apportate dal dl n. 69/2023 per gli assicurati che hanno contribuzione presso organismi internazionali. Possibile il cumulo anche per maturare il diritto alla pensione anticipata nell’ordinamento italiano.
Il cumulo «speciale» della contribuzione versata presso gli organismi internazionali e le forme di previdenza obbligatorie domestiche potrà essere utilizzato non solo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) ma anche per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 87/2024 in cui illustra le modifiche apportate dall’articolo 5 del dl n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023 all’articolo 18 della legge n. 115/2015.
La questione
Riguarda la facoltà di cumulare i periodi di contribuzione accreditati presso gli enti pubblici obbligatori italiani (gestioni Inps e Casse Professionali) e quelli accreditati presso le forme autonome di previdenza delle organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell’UE o della Confederazione Svizzera. Si tratta di una facoltà riconosciuta dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 per valorizzare i periodi di lavoro svolti presso un’organizzazione internazionale con sede in un altro Stato della UE.
Quando si usa
Il cumulo si utilizza per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti nella legislazione italiana ove l’assicurato non abbia maturato un diritto autonomo a pensione con la sola contribuzione domestica. Viene, quindi, in soccorso nelle ipotesi in cui la contribuzione italiana sia insufficiente alla maturazione di un diritto a pensione in Italia. L’Inps ha diffuso istruzioni con la Circolare n. 71/2017 e 50/2022.
Il cumulo:
- Non può essere utilizzato se l’assicurato è titolare di pensione (diretta) in Italia;
- Non può essere utilizzato se l’assicurato ha raggiunto i requisiti per un diritto autonomo a pensione secondo la legislazione italiana. A tale fine bisogna considerare anche la possibilità che il diritto sia maturato in regime di cumulo dei periodi assicurativi «domestici» di cui alla legge n. 228/2012 e al dlgs n. 184/1997 e di totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006;
- è irrilevante la circostanza che l’assicurato sia titolare di una pensione a carico dell’organismo internazionale.
Pensione anticipata
L’articolo 5 del dl n. 69/2023 convertito con legge n. 103/2023 ha esteso l’indicata facoltà anche ai fini della maturazione del diritto a pensione anticipata, cioè per il raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).
Grazie alla novella, ad esempio, un assicurato che abbia 35 anni di contribuzione nelle gestioni previdenziali domestiche e 8 anni di contribuzione presso gli organismi internazionali (non coincidenti temporalmente) potrà riscuotere la pensione italiana senza dover necessariamente attendere l’età di vecchiaia. Per l’esercizio del cumulo, spiega l’Inps, resta la condizione che l’assicurato non deve aver raggiunto il diritto a pensione anticipata con la sola contribuzione domestica (il cumulo, in tal caso, sarebbe superfluo).
L’Inps spiega, infine, che la decorrenza della pensione anticipata in questione si realizza il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fermo restando il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (tre mesi dalla maturazione del requisito). In ogni caso la decorrenza della prestazione non può essere anteriore al 1° luglio 2023 atteso che il dl n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.
Documenti: Circolare Inps 87/2024