Pensioni, Ecco come saranno rivalutati gli assegni nel 2024
Diffusa dall’Inps la consueta circolare contenente l’adeguamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali per il 2024. Ok alla rivalutazione straordinaria del 2,7% per gli assegni non superiori al trattamento minimo.
Via libera dell’Inps agli aumenti delle pensioni nel 2024. Le rendite non superiori a quattro volte il minimo (cioè 2.271,76€ al mese al 31 dicembre 2023) godranno dal 1° gennaio 2024 di un aumento secco del 5,4%. Quelle superiori godranno di una rivalutazione gradualmente inferiore al crescere della misura della pensione sino a scendere all’1,188% per quelle superiori a dieci volte il trattamento minimo inps (cioè 5.679,41€ al mese al 31 dicembre 2023). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 1/2024 con la quale l’ente previdenziale adegua, come di consueto, gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali validi per il nuovo anno.
La rivalutazione
Tecnicamente si chiama perequazione; in pratica, è la rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d'acquisto, almeno in parte, dall'erosione dovuta all'inflazione. Si applica a tutte le pensioni erogate dal sistema pubblico, sia dirette che ai superstiti (reversibilità e indiretta), nonché alle prestazioni d'invalidità civile e all'assegno/pensione sociale. L'aggiornamento delle pensioni avviene a gennaio di ogni anno, in base all'indice provvisorio e salvo successivo conguaglio, sempre a gennaio, in base all'indice definitivo.
Aumenti 2024
Quest’anno il conguaglio (+0,8%) tra l’indice provvisorio 2023 (+7,3%) e quello definitivo 2023 (+8,1%) è stato anticipato a dicembre 2023 e, pertanto, il 1° gennaio 2024 gli assegni vanno rivalutati solo al tasso provvisorio 2024 (+5,4%) stabilito dal decreto del ministero del lavoro del 20 novembre 2023.
La rivalutazione non è applicata in misura uguale per tutte le pensioni, ma variabile a seconda delle fasce di appartenenza in cui ricade l'assegno oggetto di rivalutazione. La Finanziaria 2024 prevede che la percentuale di indicizzazione per il 2024 sia pari al 100% dell’inflazione per gli assegni compresi entro le 4 volte il trattamento minimo (quindi +5,4%); dell’85% per quelli compresi tra quattro e cinque il Tm (quindi + 4,59%); del 53% per quelli superiori a cinque volte e sino a sei volte il predetto Tm (+2,862%); del 47% per quelli superiori a sei volte e sino ad otto volte il Tm (+2,538%); del 37% quelli superiori a otto volte e sino a dieci volte il Tm (+ 1,998%) e del 22% (+1,188%) per quelli complessivamente superiori a dieci volte il Tm.
La rivalutazione si applica sul trattamento complessivo della pensione e non per fasce progressive con garanzia, tuttavia, del mantenimento del migliore importo maturato applicando la rivalutazione della fascia precedente. In tabella le fasce di indicizzazione ed i relativi aumenti.
Assegni minimi
Gli assegni non superiori al minimo, cioè entro i 598,61€ al mese, godranno di una rivalutazione straordinaria del 2,7% che porterà la rendita a 614,77€ al mese.
Assegni Esclusi
Come di consueto non ci sarà alcuna rivalutazione per gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l'indennità mensile nel contratto di espansione, l'ape sociale e l'isopensione. Queste prestazioni, infatti, per legge non vengono rivalutate per tutta la loro durata.
Gli altri trattamenti
Aggiornati anche gli altri trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. L'importo dell'assegno sociale nel 2024 sale da 507,03€ a 534,41€, il trattamento minimo del FPLD da 567,94€ a 598,61€. Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che raggiungono i 333,33€ al mese, e per l'indennità di accompagnamento che sale a 531,76€ al mese. Crescono del 2,01% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità).
Documenti: Circolare Inps n. 1/2024