Pensioni, I fondi di solidarietà aprono alla «staffetta generazionale»
I fondi potranno versare i contributi previdenziali ai lavoratori per tre anni sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Nella conversione del dl energia la nuova prestazione.
La «staffetta generazionale» entra nei fondi di solidarietà bilaterali. I fondi, infatti, potranno versare i contributi previdenziali per i lavoratori a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia o dalla pensione anticipata se il datore di lavoro assume giovani di età inferiore a 35 anni per un periodo di almeno 3 anni. Lo prevede un emendamento approvato durante la conversione in legge del decreto energia (dl n. 21/2022) che vedrà a breve il disco verde definitivo dalla Camera dei Deputati.
La disposizione si applica a tutti i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps, sono esclusi quindi il FIS e i cd. «fondi alternativi» (il fondo di solidarietà per l’artigianato e per i lavoratori in somministrazione). Oltre all’assegno di integrazione salariale e all’assegno straordinario di solidarietà, i fondi citati potranno versare, per conto del datore di lavoro, i contributi previdenziali utili sia ai fini della misura che del diritto alla pensione in favore di quei lavoratori dipendenti che, accettando una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si trovino a non più di tre anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata (è esclusa «opzione donna» o la «quota 102»). Non prevede la corresponsione di un assegno di accompagnamento alla pensione (c’è solo la copertura figurativa).
Il datore di lavoro dovrà versare un contributo straordinario al fondo per la copertura dei contributi figurativi e assumere (manca però una definizione del tipo di rapporto da instaurare) giovani di età inferiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
La disposizione rilancia, in sostanza, la cd. «staffetta generazionale» incentivando l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro dei figli dei lavoratori che aderiscono all'accordo. Uno strumento sperimentato in diverse forme negli anni passati per la generalità dei lavoratori dipendenti ma che non ha riscosso un particolare successo. Si vedrà se questa forma avrà destino diverso.