Pensioni, l'Inps fissa le aliquote nella gestione separata per il 2018
Sale sino al 34,23% l'aliquota contributiva dovuta nel 2018 dai collaboratori e figure assimilate. Per i liberi professionisti con partita iva l'aliquota resta fissata al 25,72%. Crescono massimali e minimali.
Quattro fasce contributive
Per effetto di quanto sopra detto le aliquote per la gestione separata risultano quest'anno suddivise in quattro fasce contributive a seconda della situazione lavorativa dell'iscritto. I liberi professionisti con partita iva non titolari di pensione o assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie continuano a pagare il 25,72% sul reddito annuo prodotto (25% a titolo di contributo IVS mentre lo 0,72 è destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale).
L'aliquota contributiva nel 2018 per i collaboratori e figure assimilate schizza invece al 34,23% (33% a titolo di contributivo per l'assicurazione IVS; 0,72% per le prestazioni di maternità e malattia e 0,51% per il finanziamento della Dis-coll). Non tutti i collaboratori sono però soggetti al pagamento del contributo aggiuntivo dello 0,51% per il finanziamento della stabilizzazione dell'indennità contro la disoccupazione (Dis-coll). Risultano dispensati da ulteriore gabella i compensi derivanti dalla carica di componente di commissioni e collegi; gli amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); i venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998); i rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); gli associati in partecipazione (non ancora cessati) e i Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300). Nei confronti di queste figure professionali, pertanto, l'aliquota contributiva nel 2018 è pari al 33,72% (33% per assicurazione IVS e 0,72% per maternità e malattia).
Chi invece è già iscritto ad altro fondo di previdenza obbligatorio, ovvero è titolare di pensione, pagherà, sia se parasubordinato o titolare di partita iva un contributo del 24% (7,33%, a suo carico e 16,17% a carico del committente).
In merito al riparto dell'onere contributivo resta confermata la disciplina vigente che prevede un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente. L'Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e`in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso dei liberi professionisti l'onere contributivo rimane a loro carico e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo2017, primo e secondo acconto 2018).
Massimale e Minimale
Sale anche il massimale e il minimale rispetto allo scorso anno. Nel 2018 il massimale è pari a 101.427 euro: i fortunati che superano tale soglia non dovranno pagare piu' contributi sulle somme eccedenti. Mentre il minimale è pari a 15.710 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno a fini pensionistici con un contributo di euro 3.770,4, mentre i professionisti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 25,72% avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.040,61 (di cui € 3.927,5 ai fini pensionistici). Per i collaboratori che vedono applicarsi l'aliquota del 33,72% il contributo minimo per l'accredito di un anno intero risulta pari a 5.297,41€ (5.184,3 ai fini pensionistici) mentre per coloro soggetti all'aliquota del 34,23% dovranno versare 5.377,5€ (5.184,3€ ai fini pensionistici) per garantirsi la copertura dell'anno pieno ai fini pensionistici.
Nella Gestione Separata i contributi pensionistici vengono infatti accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990), pari per l'appunto a 15.710 euro. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio.
Documenti: Circolare Inps 18/2018