Pensioni, La legge di bilancio 2022 delude i lavoratori precoci
Per questa categoria l'anno nuovo non porta in dote alcun beneficio. Resta l'attesa di tre mesi dall'esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale per la fruizione del beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contributi.
Come noto il legislatore quest'anno ha introdotto alcune modifiche per rendere più agevole il conseguimento dell'ape sociale. In primo luogo lo strumento è stato esteso sino al 31 dicembre 2022, sono state ampliate le cd. mansioni gravose ed è stata soppressa l'attesa di tre mesi dal termine dell'esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale (qui i dettagli).
Siccome i requisiti per l'ape sociale sono molto simili a quelli previsti per il conseguimento della pensione anticipata per i cd. lavoratori precoci (41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) è lecito domandarsi se anche quest'ultimi beneficiano della novità. Le due prestazioni, del resto, originariamente erano rivolte agli stessi profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose).
La risposta purtroppo è negativa. La legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) non ha, infatti, esteso le modifiche previste per l'ape sociale anche ai lavoratori precoci. Cosicché da quest'anno le differenze tra le due categorie aumentano significativamente (peraltro già dal 1° gennaio 2018 l'ape sociale è stato esteso ai lavoratori a termine ma analogo beneficio non è stato previsto a favore dei precoci). In particolare nel 2022 le nuove 23 professioni gravose accluse nell'allegato 3 della legge n. 234/2021 ottengono l'ape sociale ma non la pensione per i precoci. In tabella le differenze.
Per i precoci, quindi, nulla cambia rispetto allo scorso anno. Il beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contributi, pertanto, può essere riconosciuta ai lavoratori - in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - che abbiano almeno 12 mesi di lavoro effettivo entro il 19° anno di età a condizione che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento ovvero;
- siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (cd. lavori usuranti)