Pensioni, La sanatoria sul lavoro nero aumenta (di poco) la rendita previdenziale
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Ogni anno «regolarizzato» porta in dote al lavoratore 16 settimane ai fini del diritto e della misura della pensione e 3.169 euro di retribuzione pensionabile.
La «maxi sanatoria» sul lavoro nero ai fini pensionistici vale poco. Ai lavoratori, infatti, saranno riconosciute due settimane per ogni mese oggetto di emersione o 16 settimane per ogni anno. Per i lavoratori agricoli, invece, saranno riconosciute 8 giornate al mese o 88 giornate l’anno. A spiegarlo è l’Inps nella Circolare n. 72/2022 pubblicata ieri in cui illustra le conseguenze dal punto di vista previdenziale per i lavoratori coinvolti nella procedura di emersione.
Contributo forfettario
I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno dichiarato ai sensi dell'articolo 103, co. 1 del dl n. 34/2020 la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani, comunitari o stranieri presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020. Come noto la domanda di emersione andava presentata, tra il 1° giugno ed il 15 agosto 2020, all'Inps per i cittadini italiani ed europei oppure allo Sportello Unico per l'immigrazione per le istanze dei datori di lavoro che riguardavano i lavoratori ExtraUe.
Per accedere alla sanatoria si doveva pagare un ticket di 500 euro a lavoratore e quindi un forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per tutti i periodi anteriori all'emersione che il DM 7 luglio 2020 ha fissato in misura pari a 300 euro per ciascun mese o frazione di mese dichiarato nella domanda per le regolarizzazioni nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e in 156 euro per ciascun mese o frazione di mese nei settori del lavoro domestico e di cura della persona.
Effetti previdenziali
Per legge un terzo del contributo forfettario è destinato a finanziare la previdenza dei lavoratori regolarizzati. Quindi 100€ per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse e 52 euro per ciascun mese o frazione di mese nei settori del lavoro domestico e di cura della persona.
Siccome a carico dei lavoratori dipendenti l’aliquota contributiva media è al 37,87% il contributo corrisponde ad una retribuzione pensionabile di 264,06€ (100€/0,3787) per ogni mese o frazione di mese per il quale è stato effettuato il versamento del contributo forfettario. Questa cifra, in sostanza, è la retribuzione che verrà valorizzata sul conto assicurativo ai fini del calcolo della pensione. Un anno «regolarizzato» quindi vale 3.168,72€ (264,06€x12). A tal fine, spiega l’Inps, l’importo va rapportato al limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi nel FPLD, 206,23€ a settimana (2020). Per cui il versamento determinerà l’accredito di 2 settimane ai fini del diritto e della misura della pensione (264,06€/206,23€) per un mese oppure 16 settimane l’anno (3.168,72€/206,23€). Si arrotonda per eccesso.
Discorso analogo per i lavoratori agricoli la cui aliquota contributiva media, tuttavia, è del 31,593% a cui corrisponde una retribuzione pensionabile di 316,53€ al mese (100€/0,31593). Considerato un limite minimo di retribuzione giornaliera di 43,57€ (2020) la regolarizzazione comporterà l’accredito di 8 giornate per ogni mese (88 giornate l’anno).
Per i lavoratori domestici ai quali, come noto, non si applica il minimale contributivo, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione, conclude l’Inps, consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).
Rimborso delle somme in eccesso
L’Inps aggiunge, infine, che procederà alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.
Documenti: Circolare Inps 77/2022