Pensioni, Nessuna prescrizione per la costituzione della rendita vitalizia
Lo prevede un passaggio del ddl lavoro ora all'esame del Senato. Il legislatore interviene sull’orientamento della Cassazione che avrebbe potuto comprimere la facoltà di riscatto.
Nessun termine di prescrizione al diritto del lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro o del committente, di riscattare con oneri a proprio carico i contributi omessi utili ai fini della quiescenza. La facoltà, in sostanza, può essere esercitata anche decorso il termine di prescrizione decennale con oneri, in tal caso, interamente a carico del lavoratore. Lo prevede un passaggio del disegno di legge sul lavoro approvato ieri dalla Camera ed ora trasmesso al Senato per il disco verde definitivo.
Rendita Vitalizia
Il legislatore interviene sulla facoltà di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962. La disposizione da ultimo richiamata, come noto, consente la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione dando facoltà al datore di lavoro (o al committente in caso di co.co.co) di costituire, tramite corresponsione del relativo onere economico all’Inps, una redita reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi.
La norma, inoltre, concede la facoltà al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest’ultimo la costituzione della rendita; la facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può essere esercitata dai superstiti del lavoratore.
Il diritto, come noto, riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei collaboratori iscritti alla gestione separata dell’Inps i cui datori di lavoro o committenti si siano resi inadempimenti rispetto al versamento dei contributi pensionistici decorsi dieci anni dall’omissione. Sono riguardati anche i lavoratori del settore pubblico iscritto alla CPI, la Cassa Pensioni Insegnanti che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali).
La prescrizione
I contributi si prescrivono dopo cinque anni dal giorno di scadenza del versamento. Dopo tale termine, il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di regolarizzare l’omissione, né l’Inps può più riceverli in pagamento. Tuttavia, qualora il lavoratore (o suo superstite) denunci il datore di lavoro per un’omissione contributiva entro tale termine di prescrizione (cinque anni), l’Inps può procedere al recupero entro 10 anni dall’omissione. Decorso il termine quinquennale, al lavoratore resta solo la possibilità di far ricorso alla costituzione di una rendita vitalizia, entro il termine di prescrizione decennale.
La legge non ha previsto una specifica disposizione sulla scadenza dell’indicata facoltà. La Corte di Cassazione, tuttavia, recentemente ha precisato che, «per ragioni di certezza del diritto, sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore può esercitare il diritto alla costituzione della rendita e che tale prescrizione non può che essere quella ordinaria decennale. A sua volta, per ragioni di certezza, quest’ultimo periodo di prescrizione, non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch’essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps per accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione». (SS.UU. n. 21302/2017).
In sostanza, secondo l’orientamento della Cassazione, decorsi quindici o venti anni dall’omissione il lavoratore perde il diritto alla rendita vitalizia. Per evitare questo risvolto, il legislatore con l’articolo 30 del ddl, introduce una facoltà di costituzione della rendita vitalizia in capo al lavoratore, non soggetta a termine di prescrizione, anche qualora i termini per le due richieste sopra citate siano prescritti.
La nuova possibilità, precisa il testo di legge, è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore determinato con i medesimi criteri vigenti di riscatto (riserva matematica per i periodi temporali ricadenti nel calcolo retributivo; aliquota percentuale per quelli ricadenti nel calcolo contributivo). La novella non ha alcun effetto circa la possibilità di risarcimento del danno nei confronti del datore, possibilità che, in tal caso, resta dunque preclusa per intervenuta prescrizione.