Niente Cumulo dei Contributi per l'Ape volontario
I Lavoratori con carriere frammentarie non possono sommare i contributi per centrare il minimo di 20 anni di versamenti richiesti per l'APE volontario.
Il DPCM 150/2017 nel regolare le modalità di conseguimento del prestito pensionistico non ha, infatti, esteso la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012 come modificata dalla recente legge 232/2016 ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi richiesti per accedere all'Ape volontario. A differenza di quanto, invece, è stato stabilito per l'Ape sociale e per il pensionamento con 41 anni di contributi per i cd. lavoratori precoci. Pertanto i lavoratori che non agguantano almeno 20 anni di contributi in una unica gestione non potranno ottenere l'anticipo pensionistico. Resta salva però la facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto.
Un esempio può aiutare a comprendere la questione. Giulio è un lavoratore con 64 anni e 15 anni di contributi frutto di una carriera nel pubblico impiego ed altri 5 nel FPLD. Complessivamente ha maturato 20 anni di contributi tra le due gestioni previdenziali e, pertanto, vorrebbe chiedere l'ape volontario per anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. Giulio però non può chiedere il prestito pensionistico anche se soddisfa tutte le altre condizioni richieste dalla legge perchè non ha maturato il requisito contributivo in una sola gestione previdenziale. Per farlo dovrebbe teoricamente effettuare una ricongiunzione ex art 2 della legge 29/79 dalla gestione privata a quella pubblica versando il relativo onere economico. Arrivando così a maturare il minimo di 20 anni di contribuzione nella gestione pubblica a carico della quale l'Inps verificherà il possesso di tutti i requisiti per accedere all'Ape. In sostanza Giulio per accedere all'Ape dovrebbe pagare due volte: la prima per ricongiungere i periodi assicurativi, la seconda per restituire il prestito. Si tratta di una limitazione che si sarebbe potuta superare in sede di legiferazione.
Situazione leggermente diversa ma ugualmente penalizzante per Francesco che ha 22 anni nella gestione pubblica e 10 anni nella gestione privata; Francesco avrebbe i requisiti per ottenere l'Ape avendo maturato il minimo necessario interamente in una unica gestione ma non riesce a centrare con la sola contribuzione della gestione pubblica l'importo soglia pari ad una pensione pari a 1,4 volte il minimo inps al netto della rata di ammortamento del prestito. Dunque l'Inps gli rigetterà la certificazione del diritto all'Ape. Anche in questo caso Francesco non può chiedere l'Ape volontario salvo non trasferisca la contribuzione dalla gestione privata a quella pubblica (pagando il relativo onere) aumentando il valore dell'assegno pensionistico al di sopra del minimo richiesto dalla norma.
Anche se il documento dell'Inps non lo specifica chiaramente appaiono comunque salvi i meccanismi di cumulo d'ufficio garantiti dall'articolo 16 della legge 233/1990 tra le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nonchè del cumulo previsto tra la predetta assicurazione e le gestioni ex enpals in virtu' dell'articolo 16 del DPR 1420/1971. Ciò significa che un lavoratore con 15 anni di contribuzione nel FPLD ed altri 5 anni di iscrizione alla gestione commercianti potrà comunque sommare tali periodi ai fini del perfezionamento dei 20 anni utili per chiedere l'Ape volontario.
Il documento dell'Inps contiene anche una ulteriore restrizione. Ai fini del perfezionamento del citato requisito contributivo non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. La motivazione dell'esclusione deriva dal fatto che questi contributi non sono valutabili ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell’anticipo finanziario. Dunque i 20 anni di contributi devono essere perfezionati senza considerare la contribuzione estera.