Pensioni, liquidazione provvisoria per le pensioni d'oro
Le pensioni dell'ex Inpdap aventi decorrenza da gennaio 2015 dovranno riportare la dicitura che "la liquidazione è da considerarsi provvisoria".
Kamsin In considerazione dei tempi tecnici necessari all'attuazione dell'art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi «provvisoria». E' questa la dicitura che accompagnerà le nuove pensioni d'importo elevato penalizzate dalla legge di Stabilità 2015. Lo ha indicato l'Inps con il messaggio n. 211/2015.
La precisazione viene all'indomani dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici erogati nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che per effetto dell'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, beneficiano di un trattamento pensionistico più generoso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo. Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un'anzianità contributiva elevata o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, maturando un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In parole semplici, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi. Dopo che saranno emanate le istruzioni operative, le sedi Inps dovranno procedere alla ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.
Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge. Norma questa che per molti è a rischio incostituzionalità. Infatti, per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha sempre escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente.
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Zedde
Messaggio Inps 211/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.
A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.