Pensioni, ultimi giorni per contestare gli errori sul calcolo dell'assegno
Dal 6 luglio verranno azzerati gli errori commessi (dal 2001 in poi) dall'Inps nel calcolo della pensione. A partire dal 6 luglio, dunque, i pensionati che negli anni passati avevano riscontrato errori di calcolo nelle loro pensioni non potranno più rivendicarne la rettifica a proprio favore. Kamsin E' quanto ha ricordato la Circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che ricorda come la legge 111/2011 ha introdotto un termine di decadenza triennale per il diritto dei pensionati a ricorrere in giudizio contro gli errori dell'Inps contro i dieci stabiliti in precedenza. La norma non contiene un regime transitorio e dunque si applica anche agli errori commessi prima dell'entrata in vigore della legge 211/2011 e quindi anche prima del 6 luglio 2011 qualora non sia stato presentato ricorso per ottenere il ricalcolo. Per tale ragione, nonostante le rassicurazioni dell'Inps che ha minimizzato la situazione, la Fondazione consiglia ai pensionati che abbiano dubbi di rivolgersi all'autorità giudiziaria per bloccare il termine il decadenza.
Per le prestazioni erogate, invece, a decorrere dalla data del 6 luglio 2011 il termine di decadenza triennale inizia a decorrere dalla data del provvedimento formale di liquidazione o se
precedente (o mancante) dalla data del pagamento della prestazione. Pertanto il pensionato avrà tre anni entro cui accorgersi degli errori commessi dall'Inps nel calcolo della propria pensione; in assenza di contestazione, perderebbe questo diritto anche per il futuro mantenendo dunque una pensione sbagliata a vita. La Fondazione tuttavia ricorda che il termine di decadenza di tre anni per dell’azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione e quindi il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione.
Interessati alla vicenda sono potenzialmente milioni pensionati in quanto l'Inps risulta essere l'unico depositario di tutti gli elementi di calcolo e l'istituto non ha obbligo di segnalare gli eventuali errori. Pertanto scovare gli errori risulta molto difficile. Le categorie piu' a rischio sono tuttavia abbastanza note. Di particolare evidenza è il caso dei soggetti che si sono trovati
in mobilità nel periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile a partire dal 2009. Infatti l’INPS ha provveduto ad applicare il tasso di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, solo fino al 31 dicembre 2008. Pertanto si rinviene la possibilità che le pensioni con decorrenza successiva a tale data, erogate a soggetti in mobilità, possono essere inficiate sistematicamente da errore.
A rischio anche chi ha fruito di un periodo di malattia, maternità, cassa integrazione e piu' in generale di contribuzione figurativa. Talvolta infatti, per un deficit di informazione tra sostituto di imposta ed INPS, al lavoratore viene accreditato un numero di settimane (ai fini del diritto e della misura), inferiore a quello spettante. Tale circostanza risulta più frequente nel caso in cui il lavoratore ha diritto ad un accredito figurativo.
Non è raro inoltre che ci siano errori in sede di valutazione dei redditi dei pensionati nonché dalla non corretta applicazione della perequazione delle pensioni campo in cui si sono susseguiti molti interventi di recente.
Zedde