Quota 100, Durante la finestra mobile si può proseguire l'attività lavorativa
Il decreto legge 4/2019 ha rispolverato il meccanismo di differimento tra la data di maturazione dei requisiti e la prima decorrenza della pensione. Ecco i principali chiarimenti.
Il decreto legge 4/2019, il cd decretone su Quota 100 e reddito di cittadinanza, ha rivisto il ripristino in parte di quel meccanismo di differimento tra la data di maturazione dei requisiti pensionistici e quello di effettiva decorrenza della pensione. La cd. finestra mobile. Si tratta di un stratagemma già sperimentato in passato, che dilata l'andata in pensione dando però l'impressione al lavoratore di poter anticipare l'uscita. Così dal 1° gennaio 2019 chi accede alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci) percepirà il primo rateo pensionistico decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Chi ha maturato i requisiti tra il 1° gennaio ed il 29 gennaio 2019 potrà andare in pensione dal 1° aprile 2019. Ciò vale sia per il settore privato che il pubblico impiego.
Meccanismo analogo è stato previsto anche riguardo alla cd. pensione con quota 100. Dal 1° gennaio 2019 chi matura 62 anni e 38 anni di contributi può andare in pensione solo decorsi tre mesi dai requisiti suddetti. Chi ha già 62 e 38 anni di contributi al 31.12.2018 consegue la data di decorrenza della pensione è fissata dal 1° aprile 2019. Solo per i lavoratori del pubblico impiego che accedono a quota 100 la finestra mobile raddoppia, è pari a sei mesi, con prima decorrenza per chi ha maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, al 1° agosto 2019. Qualche esempio. Un lavoratore che centra i 42 anni e 10 mesi di contributi il 15 marzo 2019 potrà conseguire l'assegno dal 1° luglio 2019. Una lavoratrice del pubblico impiego che raggiunge i 62 anni e 38 anni di contributi nel marzo 2019 conseguirà la pensione nel settembre 2019, ad un'età reale di 62 anni e 6 mesi. Come si nota la decorrenza della pensione è personalizzata per ciascun lavoratore.
Il meccanismo
Il ripristino delle finestre riporta alla luce una serie di questioni. In primo luogo durante il periodo di differimento si può continuare a lavorare ma non è necessario farlo atteso che si è perfezionato il requisito contributivo e/o anagrafico richiesto. Chiaramente chi è ancora al lavoro avrà tutto interesse a restarci per non incorrere in un periodo di vuoto economico tra la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione. Chi sta versando i contributi volontari può arrestare il versamento della contribuzione al raggiungimento dei 38 anni di contributi (nel caso della quota 100) o ai requisiti per la pensione anticipata ed attendere l'apertura della finestra. Il periodo di slittamento, in altri termini, non deve essere necessariamente coperto da contribuzione volontaria. Stessa cosa vale per chi ha intrapreso la strada di un riscatto della laurea: il periodo che forma oggetto di riscatto è solo quello necessario al raggiungimento dei requisiti contributivi, non serve riscattare anche quello della "finestra".
Se la finestra mobile si è già aperta si possono presentare le dimissioni e fare domanda di pensione. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. A questa regola c'è una eccezione. Il DL 4/2019 ha previsto che il personale del pubblico impiego (fermo restando le specificità del comparto scuola e Afam) che aderisce alla quota 100 deve presentare la domanda di collocamento a riposo, comunque, con un preavviso di sei mesi all'amministrazione di appartenenza. In questo caso, quindi, è bene sempre giocare d'anticipo onde evitare che i sei mesi di preavviso decorrano da un momento successivo alla maturazione dei requisiti per la quota 100.