Quota 103 contributiva, Ecco come funziona
Il tetto massimo mensile erogabile nel 2024 sarà di 2.395€ lordi con il calcolo contributivo. Le prime decorrenze a settembre, a novembre per il settore pubblico. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
Calcolo contributivo per chi decide di andare in pensione con «Quota 103», cioè se maturano 62 anni e 41 anni di contributi tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024. Inoltre l’assegno lordo mensile non potrà splafonare i 2.394,44€ lordi sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni. Lo certifica l'INPS nella Circolare n. 39/2024 nella quale illustra la novella introdotta dall'articolo 1, co. 139 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
«Quota 103» contributiva
La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la cd. «pensione anticipata flessibile» riservata a tutti i lavoratori (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi, parasubordinati) iscritti a forme di previdenza pubbliche obbligatorie (cioè l’Inps).
I requisiti anagrafici e contributivi, spiega l’Inps, sono gli stessi dello scorso anno (cioè 62 anni e 41 anni di contributi) ma chi li matura tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024 (cioè rientra nella proroga) avrà tre penalizzazioni:
- Il calcolo della pensione viene effettuato con il criterio interamente contributivo, non più con il criterio misto (analogamente ad «Opzione Donna»);
- L’importo lordo mensile della pensione, calcolato per l'appunto con il criterio contributivo, non può eccedere un valore pari a 4 volte il trattamento minimo (cioè 2.394,44€ per il 2024) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni (lo scorso anno il tetto era pari a cinque volte il minimo);
- Per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato la finestra mobile sale da tre a sette mesi (la prima decorrenza, pertanto, è il 1° settembre 2024); per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni l’attesa sale da sei a nove mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti (la prima decorrenza, pertanto, è il 1° novembre 2024); per i dipendenti della scuola la finestra si apre il 1° settembre dell’anno in cui sono maturati i requisiti.
Resta escluso da «quota 103» il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (per i quali, come noto, si applicano requisiti pensionistici diversi).
Calcolo contributivo
Chi matura i requisiti nel 2024, come detto, avrà il calcolo dell’assegno con il sistema contributivo anche sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995. La novità, come noto, si traduce, di regola, in una perdita di rendimento previdenziale soprattutto per i lavoratori del pubblico impiego che mantenevano criteri di calcolo particolarmente favorevoli sino al 1992. In determinate condizioni però il passaggio al contributivo potrebbe anche essere più favorevole rispetto al misto.
L’Inps spiega che «quota 103» contributiva può essere utilizzata anche dai soggetti che optano per il calcolo contributivo della pensione (art. 1. co. 23 della legge n. 335/1995) o per chi opta per il computo nella gestione separata dell'Inps. Ciò significa, peraltro, che resta possibile riscattare la laurea con i cd. «criteri light» al fine di raggiungere i 41 anni di contributi.
Attenzione. Il calcolo contributivo resta anche dopo il compimento del 67° anno di età, oltre il quale viene meno solo il «tetto» pari a quattro volte il minimo Inps.
Cumulo
Essendo una evoluzione della già nota «Quota 100» sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare chi opta per «Quota 103» contributiva incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.
Contribuzione utile
Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia. E' possibile, inoltre, cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni INPS (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle casse professionali.
Posticipo al pensionamento
Resta la facoltà per i lavoratori dipendenti di ottenere il cd. «incentivo al postitico del pensionamento», cioè l’esonero contributivo sulla contribuzione trattenuta dal datore di lavoro a loro carico (di regola il 9,19% della retribuzione pensionabile). In conseguenza delle nuove finestre mobili l’Inps spiega che per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024 l’esonero contributivo avrà decorrenza non anteriore al 1° settembre 2024 per il settore privato e del 1° novembre 2024 per i lavoratori del settore pubblico.
Cristallizzazione
Chi raggiunge i requisiti (62+41) entro il 31 dicembre 2024 mantiene il diritto a poter andare in pensione in un qualsiasi momento successivo (ad esempio nel 2025 o nel 2026), il diritto a pensione resta cristallizzato.
Vecchi requisiti
Attenzione. I nuovi criteri valgono per chi matura i requisiti (62 anni e 41 di contributi) tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024. Chi li ha raggiunti entro il 31 dicembre 2023, ancorché si pensioni nel 2024, resta soggetto alla disciplina prevista dalla legge n. 197/2022. In particolare resiste il calcolo misto, il tetto all’assegno pari a cinque volte il trattamento minimo Inps (cioè 2.993,05€ al mese) e la finestra mobile di tre mesi (sei mesi dipendenti del settore pubblico).
Accompagnamento alla pensione
L’Inps spiega, infine, che è possibile finalizzare gli assegni straordinari erogati dai Fondi di Solidarietà alla maturazione della «Quota 103» contributiva in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione (cd. «staffetta generazionale»).
In tal caso l'assegno copre anche il periodo di finestra mobile (sette mesi) per garantire il sostegno economico senza soluzione di continuità; la contribuzione correlata, invece, è versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, pertanto, non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.
Documenti: Circolare Inps 39/2024