Pubblico Impiego
Pensioni Pa, la cessazione scatta solo al compimento dei 65 anni
I dipendenti pubblici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione ante Riforma Fornero entro la fine del 2011 sono soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli fino ai 65 anni di età.
Secondo una nota interpretativa del Ministero della Funzione pubblicata la scorsa settimana, i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione secondo le regole antecedenti alla riforma Fornero entro il 31 dicembre 2011 rimarranno obbligatoriamente soggetti al vecchio regime pensionistico e alle relative decorrenze.
La nota interpreta gli effetti dell'articolo 2, comma 4 del recente decreto pubblico impiego (Dl 101/2013) che aveva sollevato dubbi da parte di diverse amministrazioni comunali. In primo luogo il Ministero chiarisce che il lavoratore pubblico che abbia raggiunto un diritto a pensione entro il 31/12/2011 non può esercitare l'opzione di andare in pensione con il nuovo regime. Questi soggiace obbligatoriamente al regime previgente. Per cui, ad esempio, resta preclusa la possibilità di rimanere in servizio sino al perfezionamento dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla normativa Fornero (66-67 anni).
In secondo luogo la nota chiarisce che il dipendente può continuare a rimanere in servizio fino a che non abbia raggiunto i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo previsti dalla disciplina ante Fornero, cioè i 65 anni. In pratica il perfezionamento del diritto a pensione, laddove non siano stati compiuti i 65 anni, non comporta automaticamente il collocamento a riposo.
E' questo il caso di quei dipendenti pubblici che abbiano raggiunto la vecchia quota 96 per la pensione di anzianità o i 40 anni di contributi (oppure i 61 anni e 20 anni di contributi se donne per la pensione di vecchiaia) entro il 31.12.2011. In tali casi i lavoratori possono decidere se andare in pensione o se rimanere in servizio sino al perfezionamento dei 65 anni di età. E solo al compimento di tale età l'amministrazione pubblica dovrà procedere obbligatoriamente al loro collocamento a riposo.
Resta comunque salva la possibilità della concessione del trattenimento in servizio per un ulteriore biennio secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Dlgs. 503 del 92 se i dipendenti dichiarino la propria disponibilità e l'Amministrazione intenda sfruttarla.
La nota infine ricorda che per questi soggetti restano in vigore le finestre mobili annuali secondo quanto disposto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del Dl 78 del 2010.
Precari Pa, arriva lo stop della Corte Ue
I contratti flessibili nel pubblico impiego tornano nel mirino della Corte di Giustizia europea che, boccia la legislazione italiana in materia di precariato.
I giudici della Corte Europea si sono pronunciati su due casi che sono stati sollevati dalle giuridizioni italiane: un insegnante della banda municipale in contenzioso contro il Comune di Aosta; un dipendente temporaneo in controversia con Poste Italiane.
Nel primo caso, i giudici hanno accertato l'illegittimità della legislazione italiana in materia di precariato pubblico, sostenendo che l'Italia non riconosce e non garantisce ai lavoratori pubblici precari le tutele e le garanzie previste dal legislatore europeo. La norma bocciata è quella che limita il risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di utilizzo abusivo da parte dello stato di piu' contratti a tempo determinato. Il lavoratore - secondo la norma italiana - ha diritto al risarcimento del danno subito solo se riesce a provare che a causa dell'abuso del precariato da parte del datore di lavoro pubblico ha dovuto rinunciare a migliori opportunità di lavoro che avrebbe avuto sul mercato, e senza possibilità di trasformazione del lavoro precario in lavoro stabile.
I giudici della Corte hanno poi bocciato anche la sanzione introdotta dalla legge 183/2010 con effetti retroattivi sui processi in corso di Poste italiane. La Corte Ue, con la sentenza Carratù, ha sancito che la Direttiva comunitaria sul lavoro precario può essere applicata anche a Poste italiane, in quanto deve essere considerata una società statale e non un'impresa privata.
Secondo il Ministro della Funzione Pubblica Dalia "la sentenza della Corte di Giustizia europea sulla egislazione italiana in materia di precariato pubblico non giunge certo come una novità, visto che il governo nel frattempo è già intervenuto con il decreto 101, convertito in legge, che ha come obiettivo proprio il superamento definitivo del fenomeno del precariato. Da un lato - ha detto il ministro - abbiamo introdotto il principio secondo cui l'unico modo per accedere nella P.A. è a tempo indeterminato, se non per esigenze eccezionali e motivate, pena la nullità del contratto con sanzioni disciplinari ed economiche per il dirigente che viola questa norma. Dall'altro abbiamo previsto, nell'ambito dei posti e delle risorse finanziarie disponibili, un sistema di inserimento stabile e meritocratico nelle Pubbliche amministrazioni attraverso concorsi riservati per quei precari che da almeno tre anni negli ultimi cinque, con il loro lavoro, mandano avanti le amministrazioni".
Secondo Dalia per assorbire il precariato nella Pa nei prossimi tre anni saranno possibili concorsi dedicati al 50% a chi ha cumulato 3 anni di contratti negli ultimi 5. Le pubbliche amministrazioni possono poi sottoscrivere contratti a termine con vincitori o e idonei di graduatorie ancora valide e predisposte per assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso al lavoro flessibile viene consentito solo per esigenze eccezionali.