I dipendenti pubblici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione ante Riforma Fornero entro la fine del 2011 sono soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli fino ai 65 anni di età.
Secondo una nota interpretativa del Ministero della Funzione pubblicata la scorsa settimana, i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione secondo le regole antecedenti alla riforma Fornero entro il 31 dicembre 2011 rimarranno obbligatoriamente soggetti al vecchio regime pensionistico e alle relative decorrenze.
La nota interpreta gli effetti dell'articolo 2, comma 4 del recente decreto pubblico impiego (Dl 101/2013) che aveva sollevato dubbi da parte di diverse amministrazioni comunali. In primo luogo il Ministero chiarisce che il lavoratore pubblico che abbia raggiunto un diritto a pensione entro il 31/12/2011 non può esercitare l'opzione di andare in pensione con il nuovo regime. Questi soggiace obbligatoriamente al regime previgente. Per cui, ad esempio, resta preclusa la possibilità di rimanere in servizio sino al perfezionamento dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla normativa Fornero (66-67 anni).
In secondo luogo la nota chiarisce che il dipendente può continuare a rimanere in servizio fino a che non abbia raggiunto i limiti ordinamentali per il collocamento a riposo previsti dalla disciplina ante Fornero, cioè i 65 anni. In pratica il perfezionamento del diritto a pensione, laddove non siano stati compiuti i 65 anni, non comporta automaticamente il collocamento a riposo.
E' questo il caso di quei dipendenti pubblici che abbiano raggiunto la vecchia quota 96 per la pensione di anzianità o i 40 anni di contributi (oppure i 61 anni e 20 anni di contributi se donne per la pensione di vecchiaia) entro il 31.12.2011. In tali casi i lavoratori possono decidere se andare in pensione o se rimanere in servizio sino al perfezionamento dei 65 anni di età. E solo al compimento di tale età l'amministrazione pubblica dovrà procedere obbligatoriamente al loro collocamento a riposo.
Resta comunque salva la possibilità della concessione del trattenimento in servizio per un ulteriore biennio secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Dlgs. 503 del 92 se i dipendenti dichiarino la propria disponibilità e l'Amministrazione intenda sfruttarla.
La nota infine ricorda che per questi soggetti restano in vigore le finestre mobili annuali secondo quanto disposto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del Dl 78 del 2010.