Dalle Pensioni al Turn-over. La Riforma della Pa è legge
La Riforma della Pubblica Amministrazione è legge. I dipendenti pubblici non potranno piu' chiedere di rimanere in servizio per un biennio dopo aver raggiunto l'età pensionabile.
Kamsin Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione al Dl 90/2014 il primo passo della Riforma della Pa è diventata da oggi una realtà. Il Parlamento ha approvato lo scorso 7 agosto il provvedimento che contiene diverse novità, gia anticipate da Pensioni Oggi nei giorni scorsi, tra cui lo stop al trattenimento in servizio dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione, il via libera alla possibilità di trasferire un dipendente pubblico nel raggio di 50 chilometri, purché non abbia figli sotto i tre anni o usufruisca della legge 104 per assistere disabili, gli oltre mille posti da vigili del fuoco, e un turn over più flessibile, con il via libera ad assunzioni per non più del 20% delle spese sostenute per chi è uscito da quella amministrazione (percentuale che diventerà del 40 nel 2015 e del 100 nel 2018).
Con l'abolizione del trattenimento in servizio dalla fine di ottobre dunque qualunque dipendente pubblico abbia i requisiti per la pensione dovrà lasciare il posto (finora poteva, previo assenso della Pa, fermarsi ancora due anni), norma che solo per magistrati si applicherà più avanti, da inizio 2016. Per loro, però, si introduce una stretta nella possibilità di avere un'aspettativa per lavorare con la Pubblica amministrazione: chi ha incarichi di diretta collaborazione, non potrà più ricorrere all'aspettativa, dovrà andare fuori ruolo.
La stretta sui trattenimenti in servizio comporterà peraltro che, laddove il limite ordinamentale per il servizio risulti fissato a 65 anni, il lavoratore dovrà obbligatoriamente lasciare il posto a 65 anni se a tale età avrà maturato un diritto a pensione (in pratica la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). Non solo. Le amministrazioni potranno già risolvere il rapporto all'età di 62 anni, anche nei confronti dei dirigenti (ma non nei confronti dei magistrati, professori universitari e primari), purché questi abbiano raggiunto la massima età contributiva (cioè i 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Per attivare tale possibilità sarà tuttavia necessario un atto motivato e la risoluzione del rapporto non dovrà recare pregiudizio alla Pa.
C'è inoltre una stretta al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati. Sono salvi da questa regola solo i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (cioè dopo il 25 giugno 2014).
Il provvedimento prevede anche un taglio del 20% della remunerazione per i membri dei Cda di società partecipate che lavorano in maniera praticamente esclusiva con la Pa. Caleranno anche le somme che le imprese versano alle Camere di commercio, ma gradualmente: ci sarà un taglio del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e un dimezzamento nel 2017.
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