Decreto Pa, ecco le nuove regole sulla mobilità nelle Pa
Per il trasferimento servirà il consenso del dipendente qualora questi fruisca dei congedi parentali o dei permessi previsti dalla legge 104.
Kamsin I dipendenti pubblici potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri E' quanto prevede l'articolo 4 del decreto sulla Pa (Dl 90/2014) che riscrive le regole in materia di mobilità dei dipendenti pubblici nell'ottica di agevolare il ricorso alla mobilità obbligatoria e volontaria all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Secondo la nuova normativa, le pubbliche amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, qualora abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria e siano in servizio presso altre amministrazioni. Il passaggio è possibile a condizione che i dipendenti facciano domanda di trasferimento, e che l'amministrazione di appartenenza sia favorevole all'operazione. Per agevolare la diffusione delle opportunità e la conoscenza dei posti vacanti, le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un apposito bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto.
Inoltre, sempre per favorire la mobilità volontaria, il Dipartimento della funzione pubblica deve istituire un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
La legge prevede, invia sperimentale, e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale, che per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Per ricorrere a questa ipotesi è necessario tuttavia che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza; inoltre il trasferimento deve essere attuato entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso. Una volta attuato il trasferimento, l'amministrazione di destinazione deve provvedere alla riqualificazione dei dipendenti trasferiti, avvalendosi, ove necessario, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
Nuove regole anche per la mobilità obbligatoria dove, com'è noto, non occorre il consenso del dipendente. Con la nuova normativa, i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra gli enti interessati, in altra amministrazione, qualora la sede iniziale e quella finale si trovino nel territorio dello stesso comune. Il trasferimento può essere attuato anche quando, pur non trovandosi nello stesso comune, le due sedi si trovino a distanza non superiore a 50 chilometri. In questi casi, quindi, il dipendente, in linea generale, non può opporsi al trasferimento a meno che questi abbia figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruisce dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. Tali trasferimenti possono peraltro essere attivati anche in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il Dl 90/2014 consente ad un successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - la possibilità di definire le modalità di attivazione della mobilità obbligatoria.
Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
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