Pensioni Polizia, stop alle promozioni della "vigilia"
Il Ministero dell'Interno precisa la portata delle innovazioni contenute per il comparto difesa e sicurezza in materia previdenziale nella legge di stabilità 2015.
Kamsin Il ministero dell'Interno fornisce, con la nota n. 333/H/G55, le prime informazioni relative alle novità in materia previdenziale contenute nella legge di stabilità (legge 190/2014).
La nota ricorda che viene prevista la soppressione dell'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riguarda le c.d. "promozioni alla vigilia", in particolare dei dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità' nella qualifica, che conseguivano la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 2 comma 93 della legge 24/12/2007 n. 244.
Per quanto riguarda, invece, la norma che impone un tetto alla possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il regime retributivo (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità) la nota osserva, coerentemente con quanto anticipato nei giorni scorsi da pensionioggi.it che i destinatari della norma pensionistica sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo sino al 31.12.2011.
La norma riguarda sia le cessazioni che interverranno dal 2015 sia i trattamenti pensionistici già liquidati dal 2012 ma gli effetti saranno disposti dalla data di entrata in vigore della legge (2015). Per quanto riguarda la liquidazione dei trattamenti di buonuscita resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi per tutte le cessazioni a domanda.
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Il testo della nota