Statali, la Funzione Pubblica detta le regole per i prepensionamenti
La Madia apre le porte ai prepensionamenti dando alle amministrazioni pubbliche uno strumento operativo per attivare i pensionamenti anticipati come strumento principale della riduzione dei costi del personale e della riorganizzazione.
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In attesa di conoscere i provvedimenti del prossimo Consiglio dei ministri di metà Giugno a partire dalla «staffetta generazionale» adombrata nei 44 punti nei quali si articola la proposta di riforma complessiva della Pubblica amministrazione, la Madia ha pubblicato la Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 in cui torna a fissare le condizioni per fruire dei prepensionamenti introdotti dal Governo Monti nel 2012. Con un chiaro avvertimento: "Il «prepensionamento» nella p.a. non può essere utilizzato come strumento per eludere la disciplina generale riformata col dl 201/2011, convertito in legge 214/2011" mentre deve essere utilizzato come "uno dei mezzi principali per riassorbire le eccedenze di personale derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche, oppure dalla redazione di piani di ristrutturazione dovuti a ragioni funzionali o finanziarie, dai quali scaturisce la conseguenza di una riduzione della spesa di personale".
La circolare, allo scopo di chiarire la fattispecie, stabilisce che per «prepensionamento» si intende la «risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016)» del trattamento pensionistico antecedente alla riforma Fornero del 2011.
Deve pertanto sussistere una relazione simbiotica tra il pensionamento anticipato e la condizione di «esubero», cioè l'individuazione nominativa del personale che, per effetto dei tagli alle dotazioni organiche dovuti alle riorganizzazioni, risulti in soprannumero o in eccedenza. Secondo la Circolare della Madia, il prepensionamento in ordine di priorità deve coinvolgere proprio il personale in esubero; in seconda battuta, laddove non sia possibile la quiescenza anticipata, il personale in esubero va messo in «disponibilità» ai sensi dell'articolo 33 del dlgs 165/2001: quell'istituto, simile alla cassa integrazione, che sospende il rapporto di lavoro per 24 mesi, assegnando ai dipendenti una retribuzione tra il 70 e l'80% di quella spettante.
Il provvedimento ribadisce anche i requisiti e le procedure per individuare le situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale. In particolare prima di tutto l'ente pubblico che avvia la procedura deve tentare il ricollocamento del personale all'interno dell'ente o anche, attraverso la mobilità, verso altre amministrazioni. Se l'esito è negativo l'ente può ricorrere al prepensionamento (sempre però che la decorrenza della pensione per i soggetti interessati, calcolata con la vecchia disciplina pensionistica, sia entro il 31.12.2016).
In tal caso le amministrazioni debbono chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, rilasciata entro 30 giorni, col contestuale impegno a richiedere, nello stesso termine, agli Enti la certificazione dei periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. Una volta acquisita la certificazione Inps, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La circolare ricorda che è, comunque, necessario per le amministrazioni fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze: da essa, infatti, potrebbe desumersi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario del personale avente i requisiti, scelta da preferire sempre rispetto al prepensionamento, che deve essere utilizzato solo con accorgimenti organizzativi tali da assicurare risparmi e non maggiori costi.