Pensioni esodati: sulla proroga della mobilita' e l'aspettativa di vita
Venerdì, 08 Giugno 2012 La condizione di maturare i requisiti nel periodo di mobilità vale anche a seguito di interruzioni della mobilità per periodi di lavoro temporaneo? Molti lavoratori hanno lasciato il lavoro con la mobilità e qualche mese (non anni) da coprire con versamenti volontari o tramite coperture contributive derivanti da occupazioni a tempo determinato. Ho trovato sul sito INPS che la condizione di lavoro temporaneo è neutro ai fini della mobilità e sempre nel medesimo sito un documento “L_247_07_Salvaguardia_diritto_accesso_pensione_anzianità” dove viene espressamente detto che i periodi di occupazione nel corso della mobilità comportano lo slittamento della scadenza della mobilità tale da far rientrare la data di maturazione dei requisiti.
Come secondo aspetto lo scattare dell’aspettativa di vita. E’ vero che la riforma di dicembre ha modificato questo parametro anche per chi matura i 40 anni ma se viene considerata la norma in essere al momento dell’uscita questa condizione non era prevista. Poi, i tre mesi di potenziale aumento sono sulla contribuzione o ricadono sulla finestra portandola a 17 mesi?
Esodati: i prosecutori volontari devono avere un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011
Giovedì, 07 Giugno 2012 Ho letto il decreto attuativo ministeriale e ho una domanda da porre:
riguardo ai contributori volontari cosa si intende per accreditato o accreditabile ?
Io ho lascito il lavoro il 31/12/2010 e fatto la domanda 1/02/2011. Ho ricevuto l'autorizzazione in ritardo il 30/04/2012 ma retroattiva al 1/01/2011, i relativi bollettini di pagamento contenuti sono con scadenza al 30/09/2012). Non li ho ancora pagati visto che scadono il 30 settembre 2012, si possono considerare accreditabili ? L'11 luglio 2012 compresi i contributi maturo 40 anni.
Esodati: la cumulabilita' delle due salvaguardie
Giovedì, 07 Giugno 2012 Egr. Dott. Rossini,
ricorro alla Sua cortesia per ottenere un chiarimento su due punti del recente decreto di attuazione art 24 Legge Monti.
Sono un ex dipendente Banca MPS (nato il 12.4.53), assunto il 2.10.72 e titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito dal 1.10.2009 al 31.12.2012.
Con le leggi vigenti alla data di cessazione dal servizio (30.9.2009), maturavo
40 anni di contributi al 2.10.2012 ed il diritto alla pensione con decorr. 1.1.2013.
Non sono rientrato nei 10.000 salvaguardati dal D.L.78 del 31.5.2010 e quindi – salvo errori – la mia pensione dovrebbe decorrere dal 1.11.2013, rimanendo pertanto senza reddito per 10 mesi.
L’art. 3 del recente decreto di attuazione, letto letteralmente, sembrerebbe tuttavia imporre ai fondi la prosecuzione dell’assistenza fino a 62 anni per tutti “… i lavoratori che alla data del 4.11.2011 abbiano stipulato accordi collettivi per il diritto di accesso ….”(quindi anche quei lavoratori che già sono titolari – come me – dell’assegno). E’ giusta tale interpretazione?
L’art. 7 inoltre stabilisce che sono computati nei 65.000 anche coloro che intendono avvalersi delle decorrenze del D.L. 78 “… qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti…”. Chiedo: anche se quelli che non sono rientrati nei 10.000?
La ringrazio e La saluto.
Renzo
e in risposta a decine di domande sui fondi di solidarietà di settore a cui non è possibile rispondere singolarmente
Esodati: le novita' per i lavoratori nei fondi esuberi
Mercoledì, 06 Giugno 2012 Egr. Dr. Rossini,
dal 1.1.2009 ho avuto accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle imprese di credito, e percepisco un assegno straordinario con scadenza marzo 2013.
Sono nato il 17/01/1953, assunto in banca il 21/11/1972, maturerò i 40 anni di contributi nel novembre 2012; l’originaria decorrenza della pensione prevista al momento dell’ingresso nel Fondo di Solidarietà si è spostata dal 1°/4/2013 al 1°/01/2014.
Dalle risposte che ha fornito ad altri miei colleghi mi sembra di avere capito:
- faccio parte dell’elenco dei 65.000 salvaguardati dalla riforma Fornero e quindi non mi si applicheranno le nuove norme;
- non mi si applicherà neanche l'aumento dell'aspettativa di vita dal gennaio 2013, con spostamento da 40 anni a 40 anni e 3 mesi del requisito per la maturazione, in quanto maturerò i 40 anni di contributi nel novembre 2012;
- non essendo rientrato nella graduatoria utile dei 10.000 salvaguardati della precedente riforma, avendo risulto il contratto di lavoro in data successiva al 30/10/2008, non sono in possesso dei requisiti per ottenere la proroga straordinaria dell'assegno dalla data della vecchia finestra del 1°/4/2013 a quella della nuova al 1°/01/2014 .
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che riserverà alla presente, porgo cordiali saluti.
Antonio.
Decreto esodati: modalita' di presentazione delle domande di pensione
Mercoledì, 06 Giugno 2012 Gentilissimo Dott. Rossino, qualche tempo fa in una intervista il Ministri Fornero ha detto che a ciascuno dei 65.000 lavoratori salvaguardati dalla riforma delle pensioni sarebbe stat inviata una lettera che certificava il diritto al trattamentoprevidenziale ante salva-italia.
Ritiene che fosse una semplice boutade o ha notizie più precise in merito?
Le chiedo inoltre se i prosecutori volontari, alla luce del decreto interministeriale appena firmato, possono già presentare domanda all'INPS.
La ringrazio per la cortese attenzione.
Battista Leone
Pensioni: i lavoratori cessati dal servizio devono aver risolto il contratto entro il 31.12.2011
Mercoledì, 06 Giugno 2012Sono una ex dipendente di Poste Italiane SPA,esodati il 29 febbraio 2012. sono nata il 27 gennaio 1952 ed al 29 febbraio del 2012 avevo maturato 37 anni e 5 mesi di contribuzione, per cui al 27 gennaio 2012 avrei raggiunto la quota 97 con 60 anni di eta'. Con le vecchie regole sarei dovuta andare in pensione l'1 febbraio 2013. Le chiedo cortesemente di sapere quale è la mia posizione con le nuove regole .