L'ammortizzatore sociale ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva.

L'indennità di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll)

La «Dis-coll» è un'indennità di disoccupazione introdotta dall'articolo 15 del Dlgs 22/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act che ha previsto il riordino di indennità e sussidi) per i lavoratori parasubordinati che ha sostituito la vecchia indennità una tantum. Ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Lo strumento è partito dal 1° gennaio 2015 in via sperimentale ed è stato prorogato più volte dal legislatore, prima sino al 31 dicembre 2016 (ex art. 1, co. 310 della legge 208/2015) poi sino al 30 giugno 2017 (ex art. 3, co. 3-octies del Dl 244/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 19/2017) sino a divenire strutturale grazie alla legge sul lavoro autonomo (ex art. 7 della legge 81/2017).

Indice

  1. Destinatari
  2. Requisiti
  3. Misura
  4. Durata
  5. Contribuzione Figurativa
  6. Incompatibilita'
  7. Domanda
Destinatari

L'indennità di disoccupazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 in poi. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Spetta anche ai ricercatori, borsisti e dottorandi a partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° luglio 2017 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge 81/2017 (legge sul lavoro autonomo). 

Requisiti

Per il diritto alla Dis-Coll i collaboratori il cui rapporto sia cessato a partire dal 5 settembre 2019 devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno un mese di contribuzione accreditata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione (cioè occorre aver dichiarato un reddito mensile di almeno 1.534,58€, nel 2024).

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2024; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2023 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2024 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno un mese contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.

La Misura

La misura della Dis-Coll dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura è pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: nel 2024 se il reddito medio non supera i 1.425,21 euro mensili, l'indennità è pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.425,21 euro mensili l'indennità è pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1.425,21. L'indennità mensile, in ogni caso, non può superare i 1.550,52 euro mensili.

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022 la legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che la riduzione del 3% al mese (cd. dècalage) scatti dal 6° mese (151° giorno di fruizione) anziché dal 4° mese (91° giorno di fruizione) originariamente riferibile, invece, agli eventi di disoccupazione occorsi entro il 31 dicembre 2021).

La Durata

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022 la legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che la durata dell'ammortizzatore sociale sia pari alla durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro entro un massimo di 12 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente DIS-COLL.

Contribuzione figurativa

Con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022 la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) ha riconosciuto una copertura figurativa utile ai fini pensionistici (diritto e misura) ai titolari dell'ammortizzatore sociale, originariamente esclusa. La contribuzione è pari al reddito medio mensile come calcolato ai fini della misura della prestazione entro 1,4 volte il massimo mensile dell’indennità (cioè entro 2.170,73€ pari a 1.550,52€ x 1,4).

Incompatibilità

La prestazione, in generale, è incompatibile con il lavoro subordinato. Infatti laddove il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. Ove il contratto di lavoro subordinato avesse una durata superiore a cinque giorni si decade dal diritto alla prestazione. 

La Domanda

I lavoratori devono presentare le domande all'inps, esclusivamente in via telematica, entro (a pena di decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione; l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Documenti: Decreto Legislativo 22/2015Circolare Inps 83/2015Circolare Inps 74/2016; Circolare Inps 89/2017; Circolare Inps 115/2017; Messaggio inps 3606/2019; Circolare Inps n. 3/2022

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