Il Riscatto della Laurea
Normalmente durante il corso degli studi universitari, lo studente non svolge alcuna attività lavorativa. Il nostro ordinamento giuridico valuta meritevole di una particolare tutela previdenziale l'impegno dello studente nell'attività di studio e, pertanto, gli consente il recupero in via onerosa ai fini pensionistici di tali periodi.
La facoltà di riscatto del corso studi è stata prevista in origine dall'articolo 2-novies del decreto legge 30/1974 convertito con legge 114/1974 per il tramite della riserva matematica. In seguito l'articolo 2 del decreto legislativo 184/1997 ha ridisciplinato la regolamentazione del riscatto contributivo dei corsi universitari. Secondo tale disposizione la facoltà di riscatto è oggi riconosciuta a tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti ed autonomi), nonchè alle forme ad essa sostitutive ed esclusive (dipendenti pubblici) ed alla gestione separata.
I titoli riscattabili e le condizioni
Il citato decreto legislativo ha stabilito che sono riscattabili, in tutto o solo in parte, a domanda dell'interessato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1, della legge 341/1990 e cioè: 1) diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3; 2) diplomi di laurea sia relativi ad ordinamenti universitari anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche); 3) i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; 4) dottorati di ricerca. L'Inps ha chiarito che se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche il titolo conseguito all’estero.
Possono essere altresì ammessi al riscatto, i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con riferimento ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca. Sono riscattabili anche i "vecchi" diplomi Afam se conseguiti entro il 31 dicembre 2021 (cfr Circolare Inps 95/2020)
In passato diverse sentenze hanno reso riscattabili i diplomi di educazione fisica rilasciati dagli Istituti Superiori di Educazione fisica (ISEF) a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2 novies, primo comma, della legge n. 30/1974 (Corte Cost 27/1992); i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali (Corte Cost. 208/1995); nonchè dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (Corte Cost. 426/1990; Corte Cost. 275/1993)
Si rammenta che non possono essere riscattati i periodi di iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (non solo presso il Fondo in cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri fondi previdenziali). Non sono riscattabili le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (Circolare Inps 101/1999), nè gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (Circolare Inps 133/2003).
L'onere del riscatto
L'onere del riscatto viene determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. In relazione al riscatto di periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 1962, n. 1338 (cioè si utilizza il meccanismo della cd. riserva matematica): l’onere sarà determinato in rapporto a fattori variabili quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Per i periodi per i quali trova applicazione il regime contributivo, invece, bisogna utilizzare le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. In questi regimi, la retribuzione di riferimento è quella assoggetta a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Ad esempio, un lavoratore con un reddito lordo di 24mila euro l'anno, con un'aliquota del 33%, dovrà sborsare circa 31.500 euro per riscattare quattro anni di laurea nel fondo pensione lavoratori dipendenti (24mila x 0,33 x 4).
Forma Agevolata
La facoltà di riscatto del periodo di studi è ammessa dal 1° gennaio 2008 anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale ipotesi l'onere finanziario è determinato dal versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (16.243 euro al valore 2022) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell'anno di presentazione della domanda. E ciò anche se il periodo che forma oggetto del riscatto sia antecedente al 31.12.1995. Ad esempio il riscatto di 4 anni di studio nel fondo pensione lavoratori dipendenti per un soggetto inoccupato ha un costo di circa 21.440,76 euro (16.243 x 0,33 x 4).
Lavoratori occupati
La medesima facoltà è stata estesa ad opera dell'articolo 20 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 anche nei confronti dei lavoratori già occupati. Possono formare oggetto di riscatto agevolato, in tal caso, esclusivamente i periodi del corso legale degli studi che si collochino nel sistema contributivo (cfr: Circolare Inps 36/2019 e Circ. Inps 106/2019). Ciò significa che se i periodi sono anteriori al 31.12.1995 è possibile riscattarli con onere agevolato a condizione che l'interessato opti per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cfr: Circolare Inps 6/2020) come confermato dalla Circolare Inps 54/2021. Quest'ultima apertura è particolarmente utile per raggiungere i contributi necessari per la pensione con opzione donna oppure per chi ha poca anzianità al 31.12.1995 e, pertanto, non perderebbe molto dal passaggio al sistema contributivo. Anche in tal caso il costo è pari a circa 5.360 euro per ogni anno da riscattare. Si veda qui per dettagli circa le platee avvantaggiate dall'operazione.
Il pagamento del riscatto
L'onere finanziario può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione; ferma restando la facoltà di estinzione del debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato dall'Inps come rinuncia alla domanda che viene, quindi, archiviata dall’Istituto di previdenza senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude però la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.
Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte (messaggio inps 31936/2010). I versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo. E' da evidenziare che si può interrompere il pagamento dell'onere in qualsiasi momento; in tal caso non si perde quanto versato ma sarà accreditato il periodo contributivo riscattato in base ai versamenti effettuati. Ma non si può chiedere, in alcun caso, la restituzione di quanto versato (messaggio inps 22427/2008).
I vantaggi del riscatto
I contributi da riscatto hanno la stessa validità ai fini pensionistici di quelli versati in costanza di attività lavorativa. Essi sono, pertanto, utili sia ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi utili per l'accesso a tutte le prestazioni pensionistiche liquidate dai fondi in cui è possibile esercitare il riscatto (es. lo strumento può aiutare a raggiungere i requisiti contributivi per la pensione anticipata o per raggiungere i 20 anni di contributi per guadagnare la pensione di vecchiaia); sia ai fini della determinazione della misura della pensione. Il riscatto, dunque, può determinare, a seconda dei casi, un anticipo dell'età pensionabile nonchè un incremento del valore dell'assegno pensionistico per l'assicurato.
Ai fini della valutazione di convenienza del riscattante, occorre sicuramente tenere conto della componente fiscale, che assume un ruolo fondamentale nella scelta. Infatti: 1) per i lavoratori, il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (cioè è dato dall’aliquota marginale IRPEF pagata dall’interessato); 2) per i disoccupati invece, il contributo è detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico. Si pensi ad esempio ai giovani che in attesa di trovare un lavoro, vedono riscattarsi il periodo di laurea da propri genitori, fruendo così della relativa detrazione.
Documenti: Circolare Inps 6/2020; Circolare Inps 162/1997; Circolare Inps 29/2008; Circolare Inps 133/2003; messaggio inps 15662/2010; Circolare Inps 101/1999; Circolare Inps 36/2019