Il requisito dell'occasionalità
La questione riguardava una pretesa contributiva dell'Inps verso un titolare di B&B in Liguria che secondo l'ente previdenziale non poteva dirsi svolta con carattere occasionale. La Legge regionale - al fine di distinguere l'attività di B&B rispetto a quella di affittacamere - aveva previsto che l'attività di B&B deve dirsi occasionale se svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210. L'attività comporta, infatti, un'attività di impegno limitato (all'effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).
Secondo l'Inps la qualificazione - da parte della legge regionale - come occasionale dell'attività di bed & breakfast, svolta entro i limiti temporali indicati, non valeva ai fini previdenziali ma soltanto per quelli amministrativi. Così che il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una verifica a sé stante dei requisiti di abitualità e prevalenza (che, come noto, se presenti comportano l'iscrizione alla gestione commercianti e, quindi, il versamento dei contributi previdenziali) disapplicando le norme regionali se avesse ravvisato la sussistenza dei requisiti della abitualità e prevalenza anche laddove il legislatore regionale li aveva espressamente esclusi.
Nel confermare la sentenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Genova la Cassazione ha riconosciuto, invece, che l'occasionalità dell'attività (e quindi la mancanza di abitualità) è la medesima sia dal punto di vista amministrativo che da quello previdenziale. Se quindi il legislatore regionale ha sancito il carattere occasionale dell'attività nel provvedimento di autorizzazione l'ente previdenziale non può sconfessarlo.