Nello specifico nel 2021 si versa un contributo previdenziale pari al 24% per gli artigiani e del 24,09% per i commercianti (lo 0,09% in più serve per finanziare l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale); i giovani sino a 21 anni versano un contributo previdenziale del 22,35% se artigiani e del 22,44% se commercianti. Anche quest'anno continua a trovare applicazione - previa domanda dell'interessato - la riduzione del 50% dei contributi nei confronti degli autonomi con più di sessantacinque anni di età, già titolari di pensione a carico dell'istituto.
Le aliquote per il 2021
Come di consueto la base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa (anche quelli prodotti da attività diverse da quelle che hanno dato titolo all'iscrizione alla gestione) dichiarati ai fini Irpef prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto del minimale contributivo e del massimale contributivo (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile «provvisoria», ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d'impresa che si intende denunciare al Fisco per l'anno 2021 (nel rispetto del minimale sul reddito). I versamenti effettuati durante il 2021 costituiscono quindi un acconto, il cui saldo (sulla base del reddito definitivo 2021) dovrà essere effettuato nella primavera del 2022 entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Quest'anno - a seguito di un tasso di inflazione negativo - il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps per gli iscritti a tali gestioni è di 15.953 euro. Pertanto, il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità (7,44 euro), è pari a 3.836,16 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.572,94 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni); e a 3.850,52 euro per i titolari commercianti e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.587,29 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).
Le aliquote salgono al 25% e al 25,09% (23,35% e 23,44%, i giovani collaboratori con meno di 21 anni) rispettivamente per gli artigiani e commercianti sull'eventuale quota eccedente i 47.379,00 euro, la prima fascia di retribuzione pensionabile, fino al massimale di 78.965,00 euro per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 o sino al massimale di 103.055 euro per i lavoratori non in possesso di contribuzione alla predetta data. Si veda la tavola per ulteriori dettagli.
Regime Agevolato
L'Inps conferma anche nel 2021 lo sconto contributivo per i lavoratori autonomi che hanno aderito al cd. regime forfettario di cui alla legge 190/2014 (articolo 1, commi 76-84) che consente loro, su base volontaria, di pagare un contributo ridotto del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. Nello specifico il regime si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale (cfr: Circolare Inps 35/2016).
Termini di pagamento
Quanto ai termini di pagamento dei contributi le date restano quelle note: 17 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Mentre i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (la quota cioè a conguaglio), a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021 vanno pagati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. I contributi si pagano con il modello F24.
Documenti: Circolare Inps 17/2021