I lavoratori dipendenti titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale avranno diritto all' una tantum di 550 euro se il contratto prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3097/2022 in cui spiega che la misura è stata introdotta dall’articolo 2-bis del dl n. 50/2022 (cd. «dl aiuti») a seguito di un emendamento contenuto nella legge n. 91 di conversione (G.U. n. 164 del 15 luglio 2022), in vigore dal 16 luglio 2022.
Una tantum
La disposizione da ultimo richiamata introduce per l’anno 2022 di un’indennità «una tantum» pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale (cioè dove la prestazione lavorativa è concentrata in determinati mesi dell’anno o settimane del mese come, ad esempio, i rapporti di lavoro stagionale), che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. A differenza di altre misure simili l'agevolazione non è legata né al reddito dell'interessato né all'ISEE del nucleo familiare ed è cumulabile con l'eventuale bonus da 200€ contro il caro energia fruito a luglio.
Il bonus, completamente esentasse, non spetta ai soggetti che, al momento della domanda, siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di Naspi (ma non di Dis-Coll) o di un trattamento pensionistico.
Per avere il bonus gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’Inps secondo istruzioni attese nei prossimi tempi. Il beneficio sarà riconosciuto nei limiti di 30 milioni di euro ed una sola volta al medesimo lavoratore.
Documenti: Messaggio Inps 3097/2022