In tale circostanza l'Inps distingue a seconda se il trasferimento e la ricerca del nuovo lavoro sia intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione o, infine, in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione.
In un paese Comunitario
Se il percettore della prestazione si trasferisce in un Paese Comunitario o che comunque applichi la normativa comunitaria questi mantiene il diritto all'erogazione dell'assegno in base a quanto stabilito dagli articolo 7, 63 e 64 Regolamento UE n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale tra paesi comunitari. Per farlo l'interessato deve rispettare però talune condizioni indicate nello stesso articolo 64 del Regolamento e confermate dall'Inps con la Circolare 85/2010. In particolare l'interessato è tenuto ad iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è recata secondo la normativa applicabile nel paese di destinazione e a seguire i relativi obblighi di ricerca attiva del lavoro ivi previsti. Prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro italiani competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione (tuttavia, al fine di favorire la ricerca di un’occupazione all’estero da parte dell’interessato, l'Inps consente che lo stesso si sia iscritto anche per un solo giorno presso il competente Centro per l’impiego perché le prestazioni di disoccupazione, senza pregiudizio degli ulteriori requisiti richiesti, possano essere esportate nello Stato in cui egli cerca una nuova occupazione; Circolare Inps 132/2010).
A tal fine l'interessato deve informare l'Inps e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con il quale viene attestato che la stessa ha diritto alla prestazione di disoccupazione sulla base della legislazione italiana. E' bene ricordare che una volta in loco la prestazione avrà durata non superiore a 3 mesi dalla data di ingresso nello Stato in cui si cerca la nuova occupazione. A questo punto le ipotesi sono due: se il lavoratore non trova un nuovo impiego entro tale periodo può rientrare in Italia continuando a godere della Naspi per la sua durata naturale (in casi eccezionali è possibile consentire al disoccupato di rientrare nello Stato di ultimo impiego in data posteriore alla scadenza del periodo senza perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione); se trova l'occupazione (anche se a tempo determinato) o se tarda il ritorno in Italia mancando la deadline tre mesi l'interessato decade dal diritto alla prestazione a carico dell'Italia e resterà soggetto alle norme in materia di disoccupazione e di obblighi per la ricerca attiva del lavoro del paese di destinazione.
Nell'ipotesi del percettore che lascia l’Italia avendo già un contratto di lavoro in Paese estero che applica la normativa comunitaria l’indennità viene sospesa fino ad un massimo di sei mesi: in questo caso infatti nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego. Al termine del contratto di lavoro all’estero, prima di ripristinare l’indennità sospesa, l'Inps verificherà che l’interessato non si sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico dello Stato estero. In tale ipotesi l’indennità NASpI non potrà più essere ripristinata.
Le medesime regole si applicano nei confronti del lavoratore che si reca in uno Stato non comunitario convenzionato però con l'Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione. Anche in tal caso la prestazione può essere portata all'estero seguendo tuttavia le condizioni specifiche previste dalla convenzione (che potrebbero differire, in alcuni punti, rispetto a quelle comunitarie appena citate).
Stato non convenzionato
Se il lavoratore si reca in uno stato non convenzionato con l'Italia la Naspi non può seguire il beneficiario all'estero e, pertanto, di regola la prestazione sarà soggetta a decadenza venendo meno lo stato di disoccupazione dell'interessato. Solo ove la persona ha già un contratto di lavoro nel Paese in cui si reca, dato che in questo caso nel momento in cui è stipulato il contratto di lavoro la persona disoccupata è iscritta al Centro per l’impiego italiana, l'Inps consente che l’indennità sia sospesa fino ad un massimo di sei mesi, dopodiché si produrrà la decadenza.
Periodi di soggiorno temporanei all'estero
Quanto sopra detto vale, naturalmente, per i trasferimenti definitivi (cd. espatri) o comunque le cui obiettive circostanze di tempo e di luogo, consentano ragionevolmente di escludere una pronta disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale, ossia tipicamente quando ricorrono le circostanze cui la legge riconnette la perdita dello stato di disoccupazione o la cancellazione dalla lista di mobilità. Nel caso in cui il lavoratore soggiorni all’estero per un breve periodo per turismo, lo stesso conserva il diritto alla prestazione di disoccupazione e di mobilità, ove tale assenza dal territorio nazionale non abbia comportato l’inosservanza delle prescrizioni alla disponibilità all’impiego (cfr: messaggio inps 17576/2008); parimenti nel caso in cui il lavoratore soggiorni per brevi periodi all’estero necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (ad esempio: lutto, matrimonio) lo stesso conserva il diritto alle prestazioni contro la disoccupazione, presentando idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.) (cfr: messaggio inps 931/2003)
Documenti: Circolare Inps 85/2010; Circolare Inps 177/2017