Cessazioni a domanda
Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall'età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2021. Questi requisiti possono essere perfezionati cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali ai sensi della legge 232/2016. Per effetto del Dl n. 4/2019 può presentare domanda di cessazione anche il personale che rispetta i requisiti per la cd. quota 100: 62 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ma non, per questa prestazione, quella presente nelle casse professionali).
Gli insegnanti della scuola dell'infanzia ed il personale educatore degli asili nido che abbia svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci anni ed ha perfezionato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2021 può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio se raggiunge 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo va interamente maturato nella gestione pubblica non essendo ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.
In applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 come modificato dal DL n. 4/2019 e dalla legge n. 160/2019 il personale femminile che fa valere una età anagrafica non inferiore a 58 anni e una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni di contributi entro il 31 Dicembre 2019 può parimenti produrre domanda di cessazione dal servizio a condizione di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna). Chi matura i requisiti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 come previsto nella proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2021 dovrà attendere nuove istruzioni per la presentazione della domanda di cessazione (ci sarà tempo sino al 28.2.2021),
L'istanza di cessazione deve essere prodotta, entro il 7 dicembre 2020, esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line” (al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea). Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Entro la medesima data e con le medesime modalità si può revocare la domanda presentata.
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, a seconda dei casi) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi), potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS (quindi anche dopo il 30 dicembre 2020), presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021. L'Ape sociale, del resto, potrà essere fruito anche nel 2021 stante l'attuale proposta di rinnovo contenuta nella legge di bilancio per il 2021.
Cessazioni d'ufficio
Essendo venuta meno dal 2014 la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, il personale che ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2021 in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata - cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini - sarà collocato in pensione d'ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, ai sensi dell'articolo 14, co.6 del DL n. 4/2019, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per la quota 100). In caso contrario la risoluzione d'ufficio scatta a 67 anni se raggiunti entro il 31 agosto 2021 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi (66 anni e 7 mesi di età unitamente a 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2021 per il personale che rientra nella categoria delle attività gravose). Continua a restare imprecisato se ai fini dei suddetti requisiti concorra o meno la contribuzione cumulabile in più gestioni ai sensi della legge 228/2012 (circostanza che amplierebbe le platee dei soggetti coinvolti nella risoluzione d'ufficio).
Da segnalare che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2021, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l'amministrazione valuti l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi (quindi entro il 28 febbraio 2021) al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età potrà essere attivato solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni oppure ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 (si tratta del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera). Tale personale per restare in servizio oltre il 1° settembre 2021 deve presentare domanda di trattenimento in forma cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020.
Trasformazione in Part-Time
Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part - time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Personale dirigente
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici resta al 28 Febbraio 2021 come dispone l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.
Trattazione delle domande di pensione
La circolare ha indicato anche dei termini per la gestione delle pratiche di pensionamento. Entro il 5 febbraio 2021 le istituzioni scolastiche dovranno sistemare i conti assicurativi per consentire alle sedi INPS di accertare il diritto a pensione e comunicarlo agli interessati entro il 24 maggio 2021. Si rammenta che il personale in questione dovrà comunque presentare domanda di pensione all'INPS affinché la prestazione sia posta in decorrenza al 1° settembre 2021.