Anche l’editoria può far ricorso all’«accordo di transizione occupazionale» e alle 52 settimane aggiuntive di CIGS nel biennio 2022-2023. Però in tal caso poligrafici e giornalisti destinatari dei relativi trattamenti di integrazione salariale non potranno accedere al prepensionamento previsto dalla legge n. 416/1981. Lo ha reso noto, tra l’altro, il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 6/2022 riassuntiva delle novità in vigore dal 1° gennaio 2022 con la riforma degli ammortizzatori sociali.
CIGS per crisi aziendale e contratto di solidarietà
Il Ministero del Lavoro chiarisce, in primo luogo, che l’impianto della riforma della legge n. 234/2021 ha confermato la CIGS nel settore editoriale. L’art. 25-bis del D.lgs. n. 148/2015 prevede, infatti, che l’intervento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto, a prescindere dal numero dei dipendenti, quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata dall’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi o per crisi aziendale, inclusa la cessazione aziendale o di un ramo, anche durante procedura fallimentare. Entrambi gli interventi possono avere una durata massima complessiva non superiore ai 24 mesi anche continuativi.
Confermata anche la causale contratto di solidarietà (36 mesi di durata massima nel quinquennio mobile) che dal 1° gennaio 2022 può essere fruita per riduzioni medie orarie sino all’80% dell’orario di lavoro (rispetto al 60% precedente).
Le aziende, inoltre, possono beneficiare della proroga della CIGS prevista dall’articolo 22-bis del D.lgs. n. 148/2015 laddove si riscontrino aspetti di particolare complessità produttiva ed occupazionale e siano accertati gli ulteriori requisiti previsti dalla norma (es. «la presenza di interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e salvaguardia occupazionale»).
Si rammenta che per i trattamenti che decorrono dal 1° gennaio 2022 è stato abolito il massimale inferiore della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione di un unico tetto della prestazione pari a quello superiore.
Nuove CIGS
In secondo luogo il Ministero precisa che anche le aziende editoriali possono fruire dei due nuovi trattamenti CIGS introdotti dal 1° gennaio 2022. Si tratta, in particolare, del cd. «accordo di transizione occupazionale» (art. 22-ter D.lgs. n. 148/2015) e del cd. «trattamento di CIGS residuale» (Art. 44, co. 11-ter del D.lgs n. 148/2015) valido per il solo biennio 2022-2023 per quelle aziende che non possano più rinnovare o prorogare l’intervento di integrazione salariale.
No al prepensionamento
Questi due trattamenti, tuttavia, non consentono il prepensionamento previsto dalla legge n. 416/1981 a favore dei poligrafici e dei giornalisti professionisti. Infatti lo scivolo è fruibile unicamente se gli interessati maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi nel corso dei trattamenti di CIGS «ordinari» di cui all’articolo 25-bis del D.lgs. n. 148/2015. E cioè:
- per i poligrafici la CIGS per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi o crisi aziendale;
- per i giornalisti la CIGS per riorganizzazione aziendale per crisi.
Pertanto non può esserci prepensionamento se gli interessati maturano i requisiti durante l’utilizzo della CIGS per «accordo di transizione occupazionale» o durante la «CIGS residuale».
Riqualificazione e formazione professionale
Infine, il Ministero precisa che anche ai lavoratori del settore editoria beneficiari di trattamento straordinario, devono essere impiegati in percorsi di formazione e riqualificazione professionale così come previsto dall’articolo 25 ter del d.lgs. n. 148/2015 inserito anch’esso dalla legge di Bilancio 2022.