Basti un esempio: un lavoratore nato nel dicembre 1954 conseguirà la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio nella migliore delle ipotesi a 67 anni nel dicembre 2021 (dal 2021 l'età per la vecchiaia sarà infatti fissata a 67 anni anche se il futuro adeguamento nel 2019 dovesse risultare nullo). Ebbene se il lavoratore deve trovarsi a non più di tre anni e sette mesi dal pensionamento di vecchiaia l'accesso all'APE sociale non potrebbe avvenire nel gennaio 2018 (al compimento dell'età di 63 anni) perchè a tale data il lavoratore disterebbe ben 4 anni dal pensionamento di vecchiaia. Dovrebbe pertanto posticipare l'accesso all'APE sociale di 4 mesi al maggio del 2018. La condizione secondo la quale il lavoratore deve trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio è, però, prevista espressamente solo con riferimento a chi chiederà l'APE volontario (art. 1, co. 167 della legge da ultimo citata) ma non era stata replicata dal legislatore con riguardo all'APE agevolato. Si tratta, dunque, di un nodo che dovrà essere sciolto nei prossimi tempi.
Sussidio di natura selettiva
A parte questa considerazione l'Inps conferma che l'APE sociale sarà commisurato alla pensione maturata al momento della richiesta di APE entro un limite massimo di 1.500 euro lordi mensili (non rivalutabili annualmente) erogato per 12 mensilità l'anno. La misura avrà natura selettiva, cioè sarà a disposizione solo di quattro categorie di lavoratori che si trovino in una delle seguenti quattro condizioni di disagio: 1) i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese dimensionate al di sopra dei 15 dipendenti (art. 7, legge 604/1966) a condizione che abbiano esaurito da oltre tre mesi i trattamenti di disoccupazione indennizzata; 2) i soggetti con una invalidità civile pari o superiore al 74%; 3) coloro che assistono da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; 4) i lavoratori dipendenti all'interno delle 11 professioni indicate nella tavola sotto allegata che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (cd. lavori gravosi). Tali ultime attività saranno meglio individuate con un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri atteso nei prossimi giorni. Per conseguire il beneficio bisognerà anche risultare in possesso di un requisito contributivo minimo pari di regola a 30 anni che, tuttavia, sale a 36 anni nel caso dei lavori gravosi. Il sussidio avrà natura sperimentale, decollerà il 1° maggio 2017 e durerà sino al 31 dicembre 2018.
Il reddito Ponte
Il beneficio sarà disponibile per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (art-Com,Cd), alla gestione separata dell'Inps nonchè alle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO. Quindi abbraccerà, ricorrendone i relativi requisiti, tanto i lavoratori dipendenti del settore privato, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps e i lavoratori del pubblico impiego. Fuori i liberi professionisti assicurati presso le casse professionali (es. Avvocati, Medici, Commercialisti).
Il pensionamento
Il sussidio, come detto, accompagnerà l'interessato sino alla maturazione della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio. Cioè sino al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato e 66 anni e 1 mese le lavoratrici autonome). Almeno di regola. Il sussidio potrà, infatti, interrompersi prima ove il lavoratore maturi prima, della vecchiaia, il diritto ad altra pensione diretta (es. pensione anticipata o alla pensione a 64 anni come prevista dall'articolo 24, comma 15-bis del decreto legge 201/2011). Da evidenziare che, a differenza dell'APE volontario, l'APE Sociale non prevede alcuna durata minima. Quindi potrebbe essere chiesto anche per una durata inferiore rispetto a sei mesi. Per accedere al sussidio bisognerà però cessare l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) anche se viene ammessa la possibilità di integrare il reddito ponte con piccoli lavori entro un massimo di 8mila euro annui (4.800 se si svolge lavoro autonomo). Durante la percezione del sussidio non si potranno erogare però altri trattamenti di sostegno al reddito (come Naspi, mobilità, Asdi o l'indennizzo ai commercianti).
Sul meccanismo è bene ricordare che c'è un vincolo di bilancio annuo. Ove le domande pervenute fossero superiori alla risorse stanziate il lavoratore vedrà spostarsi il momento di accesso allo strumento.