Tale risultanza - spiega l'Inps - preclude la possibilità di assicurare, in caso di accoglimento di tutte le domande di indennizzo giacenti, il pagamento dello stesso fino alla data di perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, con conseguenziale soluzione di continuità tra la percezione dell’indennizzo e la corresponsione del trattamento pensionistico. Per scongiurare tale soluzione di continuità è previsto espressamente che in tale ipotesi l'Inps non riconosca ulteriori prestazioni ai richiedenti ancorché siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Risorse disponibili sino al 30.11.2019
Per tale ragione l'Istituto comunica che le domande pervenute dopo il 30 novembre 2019 non potranno essere accolte in assenza di un adeguamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento della prestazione da disporre con apposito decreto del Ministero del lavoro concertato con quello delle finanze. I richiedenti riceveranno, pertanto, una comunicazione in cui vengono edotti che, pur rispettando tutti i requisiti amministrativi per la concessione la prestazione, questa non potrà essere liquidata almeno fino al ripristino della sostenibilità finanziaria della misura. Nelle more dell'adozione del citato decreto interministeriale i richiedenti potranno, comunque, presentare domanda di concessione del beneficio tramite le modalità ordinarie. Quelle pervenute, invece, entro il 30 novembre 2019 saranno accolte e liquidate.
La misura
La misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente pari al trattamento pensionistico minimo (circa 513 euro al mese), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali. Previsto originariamente per il triennio 1996 - 1998 dal D .Lgs. 207/1996 è stato più volte esteso e prorogato sino a comprendere, tra l'altro, i soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche nonché gli agenti e rappresentanti di commercio. La misura è stata stabilizzata dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed esteso, per effetto dall’articolo 11-ter del decreto legge n.101 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1.1.2017.