Personale militare. Per quanto riguarda il personale militare, l’abrogazione degli articoli 1076, 1082 e 1083 del Codice dell’amministrazione militare prevista dal comma 258 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 comporta che non può essere più concessa la promozione al grado superiore nell’ultimo giorno di servizio ad ufficiali che si trovino in una delle seguenti situazioni: 1) cessano per raggiungimento del limite di età; 2) iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; 3) cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.
Analogamente, l’abrogazione dell’articolo 1077 disposta dal citato comma 258, determina il venir meno della promozione nell’ultimo giorno di servizio per sottufficiali e graduati in servizio permanente che si trovino in una delle seguenti situazioni: 1) giudicati idonei e iscritti in quadro di avanzamento e non promossi o che non possono essere valutati per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti; 2) giudicati idonei, avendo maturato l’anzianità per essere compresi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento, e che non possono esservi inclusi perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; 3) inclusi nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento e che si vengono a trovare nelle stesse condizioni sopra ricordate anteriormente all’iscrizione ai quadri di avanzamento.
Il venir meno della promozione ai sensi dell’abrogato art. 1077 del codice vale anche per appuntati e carabinieri che, avendo maturato l’anzianità prescritta, non possono essere valutati per l’avanzamento o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare o perché deceduti.
Dirigenti della Polizia di Stato. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la conseguenza dell’abrogazione dell'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è che non può più essere attribuita ai dirigenti superiori (con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica) la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
Conseguentemente, conclude l'Inps, sia le prestazioni pensionistiche che l’indennità di buonuscita per cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2014 vanno liquidate escludendo il beneficio della promozione al grado o alla qualifica superiore nell’ultimo giorno di servizio, perché non più spettante.