Le regole per il pagamento del TFS per i dipendenti pubblici sono state riviste più volte in questi ultimi anni. Dapprima con il decreto legge 138/2011 che ha colpito coloro che hanno maturato un diritto a pensione dopo il 12 Agosto 2011, poi dalla legge di stabilita' 2014 (legge 147/2013) che ha prodotto, tra l'altro, una rateizzazione meno favorevole dei termini di pagamento dell'indennità facendo scendere la prima rata erogabile da 90mila a 50 mila euro. Le regole sono quindi abbastanza contorte perchè influenzate, oltre che dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro, ora anche dal periodo in cui il lavoratore ha maturato il diritto a pensione. Il caso più semplice riguarda i lavoratori che cessano dal servizio per inabilità o per decesso: in tal caso il pagamento è sempre entro un massimo di 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Oltre tale termine la pubblica amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi.
Nel caso in cui, invece, la cessazione (sia volontaria che d'ufficio) avvenga dopo il raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio (che, di regola, per i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico coincide con i 60 anni, elevato sino a 65 anni solo per le qualifiche superiori) l'attesa per il pagamento è pari a 12 mesi + 90 giorni. Una dilatazione non da poco considerando che sino al 2011 il termini di pagamento erano, invece, di 105 giorni.
L'attesa, come detto, è invece di 24 mesi + 90 giorni in caso di dimissioni volontarie prima del compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Occhio dunque a fare i conti. Chi vuole uscire quest'anno prima dei 60 anni avendo già acquisito un diritto a pensione (di anzianità), - si pensi in particolare a coloro che possono vantare 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica o a 57 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 di contributi - dovrà mettere in conto un'attesa di oltre due anni per ottenere la prima tranche della liquidazione. Per dimezzare questa attesa bisogna, quindi, restare in servizio sino almeno a 60 anni o al diverso limite ordinamentale previsto per il grado o la qualifica rivestita dal lavoratore.
Fanno eccezione a questa regola solo coloro che hanno raggiunto entro il 31.12.2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile unitamente al requisito anagrafico dei 53 anni: nei confronti di questi soggetti continuano a trovare applicazione i termini di 6 mesi (se i 53 anni e 3 mesi sono stati raggiunti entro il 31.12.2013) o 12 mesi se il requisito anagrafico è stato raggiunto dopo il 2014 (Circolare Inps 73/2014).
Si ricorda che, in ogni caso, chi ha maturato i requisiti dal 2014 deve mettere in conto un ulteriore subdolo slittamento, quello delle rateazioni. Infatti dopo il pagamento della prima rata bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro.