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Requisiti pre-Fornero

05/05/2015 11:28#16608 da cochise
Risposta da cochise al topic Requisiti pre-Fornero
Requisito a giugno 2017 e decorrenza luglio 2018 per effetto della finestra mobile di 12 mesi.
Dispiace notare che il supremo ente regionale siciliano non è ancora stato annesso alla repubblica itagliana. Sarà per il futuro

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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04/05/2015 23:51#16602 da Guido55
Requisiti pre-Fornero è stato creato da Guido55
Sono un dipendente pubblico nato il 20/11/1955. Ho lavorato nel settore privato da novembre 1982 al 31 maggio 1989 (per un totale di 342 settimane contributive già ricongiunte, come da certificazione INPS) e in pubblica amministrazione ininterrottamente dal 1° giugno 1989 ad oggi. Ho chiesto il riscatto degli anni del corso legale di studi universitari (5 anni) a febbraio 1992, che ho saldato a novembre 2014. L’Amministrazione mi ha certificato che al 31 dicembre 1995 ho più di 18 anni e 2 mesi di contributi, per cui fino al 2011 avrò calcolato l’assegno pensionistico con il sistema retributivo (in base alla c.d. Legge Dini) e soltanto dal 2012 con il sistema contributivo, e che al 31 marzo 2015 ho già maturato 37 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per effetto di riscatti e ricongiunzioni.
L’Amministrazione (Regione Siciliana) ha approvato una norma (in corso di pubblicazione) che testualmente prevede: “I dipendenti dell’Amministrazione regionale che, dalla data di pubblicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.”. Con un successivo comma ha, altresì, esteso tale possibilità anche ai “dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
Si chiede di sapere quali sono i requisiti anagrafici e contributivi che si devono possedere per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima della c.d. riforma Fornero, secondo cui poter formulare la domanda (nei fatti obbligatoria) per fruire del beneficio del collocamento anticipato in quiescenza.
In pratica, se i requisiti anagrafici e contributivi sono quelli richiesti alla data del 31 dicembre 2011 dalla disciplina pre-Fornero (applicazione statica della c.d. riforma Sacconi - legge 14 settembre 2011, n. 148), per la pensione di anzianità occorrerebbe raggiungere:
a) QUOTA 96 (con un doppio minimo di 60 anni e 35 di contributi: 60 + 36 ovvero 61 + 35)
b)40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica.
In tal caso lo scrivente, potendo vantare al 20 novembre 2015 sia 60 anni di età che 38 anni di contributi, raggiungendo quindi QUOTA 98, potrebbe chiedere il collocamento in pensione a far data dal 1° dicembre 2015.
In subordine, se i requisiti anagrafici e contributivi sono quelli discendenti da una applicazione dinamica della c.d. riforma Sacconi (QUOTA 97 anni e 6 mesi nel triennio 2016-2018, con una età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi e minimo 35 anni di contributi), potrei richiedere il pensionamento anticipato dopo il 20 giugno 2017, data alla quale potrò vantare 61 anni e 7 mesi di età e 39 anni e 8 mesi di contributi; ovvero, ancora, potrei richiedere il pensionamento anticipato alla maturazione dei 40 anni di contribuzione, che avverrà il 31 ottobre 2017.

Scusandomi per la prolissità (non voluta, ma necessaria), rimango in attesa di un esaustivo parere in merito alle problematiche sopra esposte, non potendo permettermi di indicare una decorrenza errata dei requisiti posseduti nella domanda di collocamento anticipato in quiescenza.
Cordialmente, Guido Rubino

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